Sentenza n. 4526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, compensando però le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva agito in primo grado per l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente in relazione agli incarichi di supplenza e aveva condannato l’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva compensato le spese ritenendo giustificato tale esito dal deposito tardivo, da parte della ricorrente, delle copie asseverate del titolo da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, avvenuto solo dopo un ordine di regolarizzazione documentale del giudice e con conseguente dilatazione dei tempi del giudizio. L’appello è stato proposto limitatamente a tale statuizione, deducendo che la motivazione della compensazione fosse perplessa, incongrua, irragionevole e manifestamente erronea. La ricorrente ha contestato, in particolare, che eventuali carenze formali imputabili al difensore potessero giustificare la compensazione delle spese processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla regolazione delle spese. Ha riconosciuto che il giudice di primo grado dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l’eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare le spese, ma che tale potere deve essere esercitato nel rispetto del principio della soccombenza e mediante una motivazione adeguata. La motivazione del TAR è stata ritenuta inidonea: la scarsa diligenza del difensore nel compimento di adempimenti formali può eventualmente rilevare nel rapporto interno tra cliente e professionista o nella valutazione della qualità della difesa, ma non costituisce, di per sé, una ragione utile a compensare le spese del giudizio. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza appellata, effettuando una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in euro 800,00 oltre oneri di legge, considerando la difficoltà e l’impegno richiesti dalla controversia, vertente su un’unica questione relativa all’accertamento del silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 13 l. 247/2012
il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
La norma disciplina la determinazione del compenso professionale e il ricorso ai parametri ministeriali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia
La liquidazione giudiziale del compenso deve fare riferimento ai parametri ministeriali aggiornati.
art. 2233, comma 2, c.c.
preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione
Costituisce il limite alla discrezionalità nella liquidazione del compenso professionale, impedendo la determinazione di somme meramente simboliche e non rispettose del decoro professionale.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
L’abrogazione delle tariffe elimina l’inderogabilità dei minimi tariffari, senza escludere il riferimento ai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale.
D.M. 55/2014
Individua i parametri di riferimento per la determinazione giudiziale del compenso dell’attività difensiva, dai quali il giudice può discostarsi con motivazione.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 99 c.p.a.
art. 30 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dispone di un’ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, ma la compensazione costituisce una deroga al principio della soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione adeguata, riferita alle circostanze oggettive della controversia.
- La mera irregolarità o tardività nel deposito di documenti processuali, imputabile alla parte o al suo difensore, non giustifica di per sé la compensazione delle spese quando il ricorso sia stato accolto; tale circostanza può eventualmente rilevare nei rapporti tra cliente e difensore, ma non costituisce automaticamente un giusto motivo processuale per derogare alla soccombenza.
- In sede di appello, il giudice può procedere a una nuova liquidazione delle spese del primo grado in virtù dell’effetto devolutivo, anche quando l’impugnazione riguardi esclusivamente la statuizione sulle spese.
- La liquidazione giudiziale del compenso per l’attività difensiva deve riferirsi ai parametri ministeriali vigenti, dai quali il giudice può discostarsi solo con adeguata motivazione, fermo il divieto di riconoscere somme simboliche non conformi al decoro professionale.
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