Cassazione Penale, Sentenza n. 50776/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver depositato acque di lavaggio delle olive in una vasca interrata priva di impermeabilizzazione e cautele, deducendo tre motivi: (1) errata qualificazione giuridica dell'evento come reato (art. 256 d.lvo 152/2006) anziché come illecito amministrativo contemplato dall'art. 255 d.lvo 152/2006, sostenendo che si trattava di deposito in vista di riutilizzo agronomico; (2) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022), anche per mancata valutazione della condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi: i mezzi erano enunciati in termini generici e non hanno operato alcun confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito secondo cui le acque stoccate nella vasca interrata, priva di impermeabilizzazione e di cautele, costituivano deposito/abbandono incontrollato di rifiuti (violazione dell'art. 256 d.lvo 152/2006) e non semplice deposito temporaneo o pratica di recupero a fini agricoli. I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla tenuità del fatto sono stati ritenuti generici e non accompagnati da allegazioni probatorie sulle condotte successive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lvo n.152/2006, art. 256 (comma 1 e comma 2)
La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato/contravvenzione per deposito e abbandono incontrollato di reflui in vasca non impermeabilizzata, escludendo il carattere di deposito temporaneo o l'uso per attività di recupero; su questa base è stata confermata la responsabilità penale ai sensi dell'art. 256.
d.lvo n.152/2006, art. 255
Richiamato dal ricorrente come norma alternativa (illecito amministrativo per deposito in vista di riutilizzo): la Corte ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti di fatto, l'art. 255 non fosse applicabile perché mancava la prova di un deposito temporaneo finalizzato al recupero.
art. 131-bis c.p. (come modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Invocata dal ricorrente per la causa di non punibilità per particolare tenuità, ma la Corte ha rilevato l'assenza di allegazioni circa condotte successive o elementi concreti che potessero far rientrare il fatto nella tenuità; quindi la norma non è stata applicata.
d.lvo n.152/2006, art. 137 comma 14
Riferita nella fase di merito: sul capo di imputazione relativo a tale norma l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussisteva.
Regolamento regionale n.27/2007
La violazione del regolamento regionale (mancata impermeabilizzazione, ecc.) è stata considerata elemento fattuale rilevante ai fini della qualificazione della condotta come deposito/abbandono di rifiuti.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale civilistica citata per la pronuncia sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Cost. n.186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine alla valutazione della responsabilità 'in colpa' nel proporre il ricorso: la Corte ha ritenuto che non vi fosse motivo per considerare la proposizione del ricorso dolosa o gravemente colposa, pur determinando comunque un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In caso di stoccaggio di reflui/agro-industriali, la distinzione tra deposito temporaneo finalizzato al recupero (possibile illecito amministrativo) e deposito/abbandono incontrollato (fattispecie penale) dipende essenzialmente dagli accertamenti di fatto (impermeabilizzazione, cautele, destinazione effettiva delle acque, autorizzazioni).
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e collegati alle ragioni della decisione impugnata: enunciazioni generiche senza confronto probante con la motivazione di merito determinano l'inammissibilità.
- Per ottenere la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p. è necessario allegare e dimostrare circostanze concrete, incluse eventuali condotte successive al reato che possano ridurre la offensività dell'azione.
- La mera affermazione di un'intenzione di riutilizzo agronomico non è sufficiente: serve prova di autorizzazioni, pratiche effettive di recupero o caratteristiche tecniche che escludano il rischio di dispersione/abbandono.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti ove la motivazione dei giudici di merito sia chiara e univoca: il rimedio in cassazione richiede censure giuridiche specifiche e mirate agli errori di diritto o a vizi motivazionali concreti.
- Quando la condotta contravviene anche a norme regionali tecniche (es. impermeabilizzazione), tali violazioni rafforzano la valutazione di illecito ambientale penale se assieme determinano rischio o effettivo danno.
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