Corte di giustizia, Sentenza C-41/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2024. — AV e a. contro Ministero della Giustizia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite. — Causa C-41/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato il regime dei magistrati onorari italiani alla luce della direttiva 2003/88 e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha ritenuto che, ove comparabili ai magistrati ordinari, non possano essere esclusi in modo totale dal diritto all’indennità nel periodo feriale e dalla tutela previdenziale/assicurativa. Ha inoltre dichiarato incompatibile con la clausola 5 la disciplina che consente rinnovi ripetuti del rapporto senza sanzioni effettive e senza stabilizzazione.
Parità di trattamento e abuso di rinnovi nei rapporti dei magistrati onorari italiani rispetto ai magistrati ordinari
La questione giuridica
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa nazionale che esclude per i magistrati onorari, in situazione comparabile ai magistrati ordinari, l’indennità nel periodo feriale e la tutela previdenziale/assicurativa; e se la clausola 5 dell’accordo quadro osti a una disciplina che consente molteplici proroghe del rapporto dei magistrati onorari senza sanzioni effettive e senza trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Principio di diritto
La Corte afferma che, se i magistrati onorari si trovano in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell’accordo quadro impediscono una normativa nazionale che ne escluda totalmente il diritto all’indennità nel periodo feriale e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria. Inoltre, la clausola 5 dell’accordo quadro osta a proroghe successive del rapporto di lavoro dei magistrati onorari quando esse servano a soddisfare esigenze permanenti e durevoli senza misure efficaci e dissuasive contro l’abuso, né possibilità di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 2, punto 1, accordo quadro
- Clausola 4, punti 1 e 2, accordo quadro
- Clausola 5, punti 1 e 2, accordo quadro
- Articolo 106 Costituzione italiana
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Parità di trattamento e abuso di rinnovi nei rapporti dei magistrati onorari italiani rispetto ai magistrati ordinari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia promossa da alcuni magistrati onorari contro il Ministero della Giustizia. La Corte è chiamata a valutare, da un lato, il trattamento economico e assistenziale dei magistrati onorari rispetto ai magistrati ordinari e, dall’altro, la compatibilità con il diritto dell’Unione dei rinnovi successivi del loro rapporto di servizio.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale sono magistrati onorari italiani che hanno svolto funzioni giurisdizionali per oltre sedici anni. Hanno chiesto il riconoscimento del medesimo trattamento economico e giuridico applicabile ai magistrati ordinari; la loro domanda è stata respinta in primo grado e la causa è stata quindi portata in appello davanti al Consiglio di Stato.
Il giudice del rinvio descrive il regime dei magistrati onorari come caratterizzato da differenze rilevanti rispetto ai magistrati ordinari: modalità di nomina diverse, attività non esclusiva e non continuativa, limiti funzionali, durata limitata dell’incarico, diverso regime retributivo e previdenziale. Tuttavia, osserva anche che i magistrati onorari svolgono prestazioni reali ed effettive e percepiscono indennità aventi carattere remunerativo.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il Consiglio di Stato ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa che nega ai magistrati onorari, rispetto ai magistrati ordinari, l’indennità nel periodo feriale e la tutela previdenziale/assicurativa contro infortuni e malattie professionali;
- se la clausola 5 dell’accordo quadro osti a una normativa che consente molteplici proroghe del rapporto dei magistrati onorari, senza sanzioni effettive e dissuasive e senza trasformazione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione la Corte richiama:
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare l’articolo 7 sulle ferie annuali retribuite;
- la direttiva 1999/70/CE, che incorpora l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
- la clausola 2, punto 1, sulla nozione di lavoratore a tempo determinato;
- la clausola 4, punti 1 e 2, sul principio di non discriminazione e sul pro rata temporis;
- la clausola 5, punti 1 e 2, sulle misure di prevenzione degli abusi.
Nel diritto italiano sono richiamati l’articolo 106 della Costituzione, il regio decreto n. 12 del 1941, il decreto legislativo n. 116 del 2017 e la legge n. 234 del 2021.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza del rinvio pregiudiziale e che la Corte interviene, salvo ipotesi manifeste di irrilevanza o di questione ipotetica. Poiché il Consiglio di Stato ha esposto il contesto fattuale e giuridico e ha indicato che il decreto legislativo n. 116 non era applicabile ratione temporis alla controversia, le questioni sono state dichiarate ricevibili.
Prima questione: ferie retribuite, tutela previdenziale e non discriminazione
Quanto alla prima questione, la Corte ricorda anzitutto che la nozione di lavoratore a tempo determinato può comprendere anche un giudice onorario che svolga prestazioni reali ed effettive e percepisca indennità aventi carattere remunerativo. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto tale requisito per i ricorrenti.
La Corte chiarisce poi che le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 comprendono anche le condizioni retributive e, se dipendono dal rapporto di lavoro, i regimi di tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Include inoltre il diritto alle ferie annuali retribuite, richiamando l’articolo 7 della direttiva 2003/88.
La Corte osserva che, se i magistrati onorari si trovano in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, una disparità di trattamento deve essere giustificata da ragioni oggettive, cioè da elementi precisi e concreti che rispondano a una reale necessità, siano idonei e necessari rispetto all’obiettivo perseguito. Le differenze di qualifiche, di procedure di assunzione e di natura delle mansioni possono giustificare talune differenze, ma non l’esclusione totale da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale.
In applicazione di tali principi, la Corte conclude che, qualora il giudice nazionale accerti la comparabilità tra magistrati onorari e magistrati ordinari, la normativa nazionale non può escludere integralmente per i primi il diritto all’indennità nel periodo feriale e la tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria.
Seconda questione: rinnovi successivi e clausola 5 dell’accordo quadro
Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che la clausola 5 impone agli Stati membri di adottare almeno una misura efficace per prevenire l’abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato: ragioni oggettive, durata massima totale o numero massimo di rinnovi.
La nozione di "ragione obiettiva" richiede circostanze precise e concrete che caratterizzino l’attività e giustifichino, in quel contesto, il ricorso a rapporti a termine. Non è invece consentito usare il termine per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.
Nel caso dei magistrati onorari, la Corte rileva che le deroghe successive alla regola originaria hanno consentito numerosi rinnovi del rapporto, senza che risulti l’esistenza di misure equivalenti realmente idonee a prevenire gli abusi o di una possibilità di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Pur riconoscendo che la continuità dell’amministrazione della giustizia può costituire un obiettivo legittimo, la Corte osserva che i rinnovi ripetuti, per magistrati in servizio da molti anni, sembrano aver risposto a esigenze permanenti e durevoli del sistema giudiziario e non a necessità temporanee.
La Corte aggiunge che eventuali effetti positivi o compensativi delle proroghe non sono, di per sé, una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5. Richiama anche la propria precedente giurisprudenza sui magistrati onorari, nella quale aveva già affermato l’incompatibilità con la clausola 5 di una disciplina che consenta rinnovi successivi senza sanzioni effettive e dissuasive.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell’accordo quadro ostano a una normativa nazionale che, rispetto ai magistrati ordinari, escluda per i magistrati onorari comparabili qualsiasi diritto all’indennità nel periodo feriale e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria;
- la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro ostacola una normativa che consenta rinnovi successivi del rapporto dei magistrati onorari senza sanzioni effettive e dissuasive e senza trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Principi utili per l’operatore
La sentenza conferma che il giudizio sulla comparabilità tra magistrati onorari e magistrati ordinari è centrale per l’applicazione della clausola 4. Una volta accertata la comparabilità, non è ammissibile un’esclusione totale dai benefici essenziali collegati al rapporto di lavoro, come ferie retribuite e tutela contro infortuni e malattie professionali.
Sul fronte della clausola 5, la Corte ribadisce che la continuità del servizio pubblico non legittima, da sola, proroghe indefinite di rapporti a termine quando esse servano in realtà a coprire bisogni strutturali dell’amministrazione. In assenza di strumenti efficaci di prevenzione e sanzione dell’abuso, il diritto dell’Unione richiede una reazione ordinamentale idonea a impedire la precarizzazione permanente.
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