Corte di giustizia, Sentenza C-201/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2024. — Servier SAS e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Prodotti farmaceutici – Mercato del Perindopril – Articolo 101 TFUE – Intese – Concorrenza potenziale – Restrizione della concorrenza per oggetto – Strategia intesa a ritardare l’immissione sul mercato di versioni generiche del Perindopril – Accordo transattivo di controversie in materia di brevetti – Durata dell’infrazione – Nozione di infrazione unica – Annullamento o riduzione dell’ammenda. — Causa C-201/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una complessa controversia antitrust relativa agli accordi conclusi da Servier per ritardare l’ingresso dei generici del Perindopril. Conferma in larga parte la sentenza del Tribunale sui criteri di concorrenza potenziale e sulla qualificazione come restrizioni per oggetto degli accordi transattivi con Niche, Matrix, Teva e Lupin, ribadendo la rilevanza dei pagamenti inversi e l’irrilevanza degli effetti asseritamente favorevoli alla concorrenza nella fase della restrizione per oggetto. Accoglie però parzialmente il motivo relativo all’accordo Lupin, annullando la decisione e la sentenza nella parte concernente la durata dell’infrazione in alcuni Stati membri e rideterminando l’ammenda.
Impugnazione in materia di intese farmaceutiche: criteri per qualificare accordi transattivi brevettuali come restrizioni della concorrenza per oggetto e per accertare la concorrenza potenziale tra originator e generici nel caso Perindopril.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: (i) se il Tribunale abbia applicato correttamente i criteri relativi alla concorrenza potenziale tra Servier e i produttori di generici; (ii) se gli accordi transattivi Niche, Matrix, Teva e Lupin possano essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; (iii) se gli accordi Niche e Matrix costituiscano una o due infrazioni distinte; (iv) se l’accordo Lupin sia stato correttamente valutato quanto alla durata dell’infrazione e all’ammenda; (v) se l’irrogazione delle ammende violi i principi di legalità e proporzionalità.
Principio di diritto
La Corte conferma che gli accordi transattivi in materia di brevetti possono costituire restrizioni della concorrenza per oggetto quando, nel loro contesto economico e giuridico, prevedono trasferimenti di valore dal titolare del brevetto al produttore di generici idonei a indurre quest’ultimo a rinunciare, anche solo temporaneamente, all’ingresso nel mercato e a non competere sui meriti; per accertare la concorrenza potenziale è sufficiente che il generico abbia reali e concrete possibilità di entrare nel mercato entro un termine tale da esercitare pressione concorrenziale, senza che occorra provare l’assenza assoluta di ostacoli o la certezza dell’ingresso. Tuttavia, nel caso Lupin la Corte censura l’illogicità della motivazione sulla cessazione dell’infrazione in alcuni mercati e riduce l’ammenda; per il resto respinge l’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Linee direttrici del 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia
- Linee direttrici del 2014 sugli accordi di trasferimento di tecnologia
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
Impugnazione Servier c. Commissione sul caso Perindopril
La pronuncia riguarda l’impugnazione proposta da Servier avverso la sentenza del Tribunale nel procedimento relativo alla decisione della Commissione del 9 luglio 2014 nel caso AT.39612 – Perindopril. La controversia concerne accordi transattivi brevettuali conclusi da Servier con produttori di medicinali generici e la loro qualificazione, ai fini dell’articolo 101 TFUE, come restrizioni della concorrenza per oggetto.
Contesto normativo
La Corte richiama anzitutto l’articolo 101 TFUE e l’articolo 102 TFUE, nonché l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 sull’onere della prova. Sono inoltre menzionate le linee direttrici della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 2004 e del 2014, in particolare le disposizioni sulle clausole di non contestazione negli accordi transattivi. Sul piano processuale, sono richiamati gli articoli 56, 58 e 61 dello Statuto della Corte e il regolamento di procedura.
Fatti essenziali e accordi controversi
Servier aveva sviluppato il Perindopril e detenuto diversi brevetti relativi al principio attivo e ai suoi processi di fabbricazione. Nel contesto delle controversie con produttori di generici, concluse accordi transattivi con Niche, Matrix, Teva e Lupin, contenenti tipicamente clausole di non contestazione e di non commercializzazione, insieme a trasferimenti di valore a favore dei generici.
Per Niche e Matrix, gli accordi dell’8 febbraio 2005 prevedevano obblighi di non commercializzazione e non contestazione e pagamenti di GBP 11,8 milioni ciascuna, oltre a un separato accordo Biogaran. Con Teva, l’accordo del 13 giugno 2006 includeva approvvigionamento esclusivo, non contestazione, non commercializzazione e pagamenti complessivi pari a GBP 10,5 milioni. Con Lupin, l’accordo del 30 gennaio 2007 prevedeva non contestazione, non commercializzazione, cessione e licenza di diritti brevettuali e un pagamento di EUR 40 milioni.
Decisione della Commissione e del Tribunale
La Commissione aveva qualificato tali accordi come restrizioni della concorrenza per oggetto e per effetto e aveva anche ravvisato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Il Tribunale aveva in larga parte confermato la decisione, annullando solo l’accertamento relativo agli accordi Krka e riducendo in parte l’ammenda su Matrix.
Criteri sulla concorrenza potenziale
La Corte ribadisce che, per accertare la concorrenza potenziale tra un originator e un produttore di generici, occorre verificare se vi siano possibilità reali e concrete di ingresso nel mercato, con due elementi centrali: capacità e intenzione di ingresso. La capacità richiede misure preparatorie sufficienti e l’assenza di ostacoli insormontabili; la semplice esistenza di brevetti o di procedure autorizzative non basta a escludere la concorrenza potenziale.
La Corte conferma inoltre che:
- la percezione soggettiva della forza del brevetto è, in linea di principio, rilevante per l’intenzione, non per la capacità;
- le ingiunzioni provvisorie non sono decisive per escludere la concorrenza potenziale;
- gli indizi raccolti dalla Commissione possono fondare la prova, con onere per l’impresa di fornire la prova contraria;
- non vi è inversione illecita dell’onere della prova se, dopo un quadro indiziario coerente, si richiede alla controparte di dimostrare ostacoli insormontabili.
Criteri sulla restrizione della concorrenza per oggetto
La Corte riafferma la propria giurisprudenza: la nozione di restrizione per oggetto va interpretata restrittivamente, ma non richiede che la pratica sia già stata oggetto di precedenti decisioni della Commissione. È decisivo il grado di dannosità oggettiva della pratica, valutato in base a contenuto, obiettivi e contesto economico e giuridico. Per gli accordi transattivi brevettuali, un pagamento invertito associato a clausole di non contestazione e non commercializzazione può costituire una restrizione per oggetto quando il trasferimento di valore non sia giustificato da spese o servizi reali e sia idoneo a indurre il generico a rinunciare all’ingresso nel mercato.
La Corte esclude che siano rilevanti, in questa fase, gli eventuali effetti positivi o ambivalenti dell’accordo, nonché l’assenza di intenzione anticoncorrenziale delle parti. Esclude anche l’applicazione della teoria delle restrizioni accessorie, perché le clausole contestate non erano obiettivamente necessarie a un’operazione neutrale sotto il profilo concorrenziale.
Accordi Niche e Matrix
La Corte respinge la censura sulla concorrenza potenziale, ritenendo corretta l’analisi del Tribunale sulle iniziative preparatorie e sui tempi di possibile ingresso nel mercato. Conferma altresì che i pagamenti di GBP 11,8 milioni ciascuno costituivano il corrispettivo della rinuncia alla concorrenza, non essendo giustificati dai costi addotti.
Quanto alla qualificazione come infrazioni distinte, la Corte conferma che Niche e Matrix non partecipavano a un’unica infrazione: non risultava un piano comune oggettivamente dimostrato tra le due imprese, né una comunione di interessi idonea a integrare un’unica infrazione continuata.
Accordo Teva
La Corte conferma che Teva era un concorrente potenziale di Servier e che l’accordo del 13 giugno 2006 costituiva una restrizione per oggetto. Respinge gli argomenti relativi alla presunta neutralità o ai vantaggi concorrenziali dell’accordo di approvvigionamento, ritenendo che il complesso delle clausole di non contestazione, non commercializzazione e approvvigionamento esclusivo, insieme ai pagamenti, fosse idoneo a ritardare l’ingresso di Teva nel mercato.
La Corte ritiene inoltre corretto includere i pagamenti di GBP 5 milioni e GBP 5,5 milioni nell’analisi del trasferimento di valore e respinge le censure di snaturamento.
Accordo Lupin e durata dell’infrazione
Sulla concorrenza potenziale, la Corte respinge la gran parte delle censure di Servier. Tuttavia, accoglie la critica relativa alla durata dell’infrazione: la motivazione della Commissione e del Tribunale è incoerente perché per la Francia l’infrazione cessava con l’ingresso di Sandoz, mentre per Belgio, Repubblica ceca, Irlanda e Ungheria si faceva riferimento alla decisione dell’UEB del 6 maggio 2009, senza spiegare perché in quei mercati l’ingresso di Sandoz non avesse lo stesso effetto.
Di conseguenza, la Corte annulla l’articolo 5 della decisione nella parte relativa a tali mercati e ridetermina l’ammenda per Lupin da EUR 37.102.100 a EUR 34.745.100.
Principio di legalità e proporzionalità delle ammende
La Corte respinge la censura di violazione del principio di legalità dei reati e delle pene: un’impresa professionale poteva ragionevolmente prevedere che pagamenti a generici per ritardarne l’ingresso potessero essere sanzionati ai sensi dell’articolo 101 TFUE, anche in un contesto nuovo o complesso.
Respinge anche la censura di sproporzione dell’ammenda, osservando che la Commissione aveva già applicato correzioni significative per evitare una duplicazione sanzionatoria e che la valutazione dell’importo non può essere sostituita da una mera rivalutazione equitativa in sede di impugnazione.
Dispositivo
La Corte:
- annulla parzialmente la sentenza del Tribunale sul quinto motivo, relativo all’accordo Lupin;
- annulla parzialmente l’articolo 5 della decisione della Commissione per Belgio, Repubblica ceca, Irlanda e Ungheria;
- ridetermina l’ammenda relativa a Lupin in EUR 34.745.100;
- respinge l’impugnazione per il resto;
- pone le spese a carico di ciascuna parte per le rispettive spese, con EFPIA e Regno Unito che sopportano le proprie spese.
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