Ordinanza n. 39/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. dello scorrimento della graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione per la classe di concorso ADSS Piemonte, di cui al prot. n. 15056 del 22/08/2025, a firma dell'USR Piemonte, come pubblicata a seguito del concorso per docenti di cui al ddg 3059/2024, nella parte in cui non compare la odierna parte ricorrente; 2. dell'ulteriore scorrimento della graduatoria e del relativo decreto di approvazione per la predetta classe e regione di interesse di cui al prot. n. 14943 del 21/08/2025, a firma dell'USR Piemonte, nella parte in cui non è presente l'odierna ricorrente; 3. della graduatoria di merito come rettificata per la classe di concorso ADMM Piemonte e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 13669 del 29/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, nella parte in cui non è presente la parte istante; 4. della graduatoria di merito per la cdc ADMM Piemonte e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 12660 del 11/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, se inteso in senso escludente per la parte ricorrente; 5. delle graduatorie di merito provvisorie e del relativo decreto di approvazione se intese in senso escludente; 6. della valutazione e delle relative griglie, nella parte in cui è assegnato alla ricorrente il punteggio sufficiente per poi essere modificato (doc.5); 7. nonché del provvedimento tramite cui è comunicato in data 11/07/2025, che le griglie di valutazione per la prova orale sono state modificate e pertanto della valutazione attribuita alla ricorrente nella parte in cui è assegnato il punteggio differente ed inferiore rispetto a quello originariamente assegnatole (doc.6); 8. nonché della valutazione attribuita ai titoli della ricorrente nella parte in cui è assegnato un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto avere la ricorrente in virtù del proprio titolo estero; 9. di qualunque altro scorrimento, rettifica o modifica delle predette graduatorie di merito e del relativo decreto di approvazione, in cui non compare la ricorrente; 10. di ogni altro provvedimento mediante cui è stato rimodulato il punteggio della ricorrente; 11. del provvedimento di cui al prot. n. 12800 del 15/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, avente ad oggetto la ripartizione del contingente ai fini delle immissioni in ruolo, se inteso in senso escludente per la parte ricorrente; 12. dell'avviso di cui al prot. n. 12805 del 15/07/2025, a firma dell'URS Piemonte, avente ad oggetto la richiesta di espressione della preferenza per la provincia e per la classe di concorso di interesse; 13. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 12939 del 16/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono state assegnate le province ai fini dell'immissioni in ruolo per la classe di concorso di interesse dalla ricorrente ed aperto il turno per la scelta della sede, nella parte in cui esclude la parte istante; 14. dell'ulteriore provvedimento di cui al prot. n. 12948 del 16/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, mediante cui sono state assegnate le province ai fini dell'immissioni in ruolo per la classe di concorso di interesse dalla ricorrente ed aperto il turno per la scelta della sede, nella parte non compare la ricorrente; 15. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 13699 del 29/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui, a seguito di rinunce ed alle integrazioni alle graduatorie, si è proceduto allo scorrimento delle stesse e tramite cui si chiede ai candidati vincitori di esprimere la preferenza circa la provincia di immissione in ruolo, nella parte in cui esclude la ricorrente; 16. dell'avviso di cui al prot. n. 13727 del 30/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono state assegnate le province ai docenti vincitori per la classe di concorso di interesse, nella parte in cui non è contemplata l'odierna ricorrente; 17. del provvedimento di cui al prot. n. 13730 del 30/07/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono state assegnate le province ai docenti vincitori per la classe di interesse della ricorrente, nella parte in cui esclude l'istante; 18. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 15098 del 25/08/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui a seguito di rinuncia e dell'integrazione della graduatoria, si comunica l'assegnazione delle province, nella parte in cui non è presente l'odierna parte ricorrente; 19. nonché del provvedimento di cui al prot. n. 15132 del 25/08/2025, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui viene assegnata la provincia ai fini dell'immissione in ruolo per la classe di concorso di interesse della ricorrente, nella parte in cui non è contemplata la ricorrente; 20. di ogni provvedimento riguardante le fasi ed i turni per le procedure di assunzione dalle graduatorie di merito per la ragione e classi di interesse, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 21. di tutti i verbali e le griglie di valutazione riferiti alle prove della ricorrente, nella parte in cui le viene modificato il punteggio e viene comunque ritenuta non vincitrice; 22. di ogni altro atto consegnato alla ricorrente nella parte in cui la esclude dall'inserimento nelle graduatorie di merito. 23. in via subordina di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B) (doc.8); 24. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” (doc.9); 25. del ddg 499/2020 e delle relative griglie di valutazione ove intese in senso escludente, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ivi compresi i relativi allegati, ed avente ad oggetto il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato all'assunzione del personale docente; 26. del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 27. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 28. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106””; 29. del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106””; 30. del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 31. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, pubblicato in data 29 aprile 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2024-25 e 2025-26; 32. l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, pubblicata in data 20 maggio 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 33. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”; 34. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”; 35. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 36. del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 12, recante “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”; 37. del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; Per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di merito per la classe e regione di interesse oppure ad essere rivalutata ex novo anche con una nuova Commissione. Per la condanna in forma specifica della parte pubblica a permettere alla ricorrente l'inserimento per la classe e regioni di interesse oppure ad essere rivalutata ex novo anche con una nuova Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, provvedimenti di scorrimento e atti relativi alle immissioni in ruolo per le classi di concorso ADSS e ADMM in Piemonte, nonché la rimodulazione del punteggio attribuito alla candidata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato numerosi atti dell'amministrazione scolastica relativi al concorso per docenti di cui al ddg n. 3059/2024, contestando la propria esclusione dalle graduatorie di merito e dalle successive procedure di assegnazione delle province e delle sedi ai fini dell'immissione in ruolo. Ha dedotto, in particolare, l'illegittima modifica del punteggio conseguito nella prova orale mediante l'applicazione di una diversa griglia di valutazione, nonché l'attribuzione di un punteggio insufficiente o comunque inferiore a quello spettante per i titoli, incluso un titolo estero. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie o alla rivalutazione delle prove, anche mediante una nuova commissione, e la condanna in forma specifica dell'amministrazione. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli effetti degli atti di graduatoria e delle conseguenti procedure di immissione in ruolo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un primo sommario esame, non risultava che l'amministrazione avesse proceduto a una sostanziale rivalutazione delle prove orali. L'amministrazione aveva invece mantenuto fermo il punteggio già attribuito, effettuando soltanto una riparametrazione matematica in applicazione della griglia corretta, dopo avere rilevato l'errore consistente nell'uso di una griglia che, pur recando parametri e descrittori identici a quelli corretti, li collegava a intervalli di valori differenti per ciascun descrittore. Tale operazione è stata ritenuta conservativa dell'attività già svolta e, allo stato degli atti e nella fase cautelare, non censurabile. Non sono state ravvisate ragioni per sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; l'istanza è stata respinta per l'assenza di tale requisito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riparametrazione matematica di un punteggio può risultare non censurabile quando l'amministrazione mantenga fermo il punteggio originariamente attribuito e si limiti ad applicare la griglia corretta, purché parametri e descrittori della griglia errata siano rimasti sostanzialmente identici e sia mutato soltanto il diverso abbinamento con i relativi intervalli di valori.
- La correzione di un errore nell'applicazione della griglia di valutazione, accompagnata da un'operazione conservativa dell'attività valutativa già svolta e non da una nuova valutazione sostanziale della prova, non integra di per sé una rivalutazione illegittima della prestazione del candidato.
- La sospensione cautelare degli atti di una procedura concorsuale non può essere concessa quando, a un primo sommario esame, le censure sulla rimodulazione del punteggio non risultino assistite da fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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