Sentenza del 07/05/2018 n. 2040 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Impugnazione - Accertamento negativo di debenza del tributo - Mancanza di atto autonomamente impugnabile - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva al giudice tributario di accertare la non debenza di ICI e IMU versate dal 2009 al 2013, sostenendo che i terreni non fossero edificabili e che, pertanto, non potessero essere assoggettati a imposta. Tuttavia, la domanda era stata proposta come azione autonoma di accertamento negativo, senza impugnare nei termini un atto impositivo autonomamente impugnabile. Inoltre, il Comune aveva respinto una precedente istanza di rimborso con provvedimento del 14 dicembre 2012, non impugnato dal contribuente; per l'IMU 2013, invece, non risultava neppure presentata un'istanza di rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale, confermando l'inammissibilità del ricorso per assenza di un atto impugnabile e per l'improponibilità, nel processo tributario, di un'azione preventiva di mero accertamento negativo della debenza del tributo. È stato accolto l'appello incidentale del Comune sulle spese: la compensazione disposta in primo grado è stata riformata e il contribuente è stato condannato a pagare 1.500 euro, oltre accessori, per il primo grado e 2.000 euro, oltre accessori, per il grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tutela del contribuente si attua mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria ovvero il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate.
La norma delimita l'accesso al processo tributario agli atti espressamente impugnabili, tra cui gli atti impositivi e i dinieghi, espressi o taciti, di rimborso. Non consente una domanda autonoma e preventiva diretta soltanto ad accertare che un tributo non sia dovuto.
Art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese richiede giusti motivi. In caso di soccombenza derivante da un ricorso inammissibile, la Commissione ha ritenuto insussistenti tali motivi e ha posto le spese a carico del contribuente.
Art. 111 della Costituzione
È stato invocato dal contribuente in relazione al presunto difetto di motivazione della sentenza, ma la censura è stata respinta poiché la decisione di primo grado è stata ritenuta logica ed esaustiva.
Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato per contestare l'omessa motivazione della sentenza tributaria; anche tale censura non è stata accolta.
Art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
La giurisprudenza citata ha ritenuto che l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non abbia modificato il principio secondo cui il contribuente deve impugnare uno specifico atto impositivo o un diniego di rimborso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è normalmente possibile proporre una domanda preventiva di mero accertamento negativo della debenza di un tributo in assenza di un atto impugnabile.
- Per contestare un tributo occorre impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento, l'atto di imposizione o altro atto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
- Se il contribuente ha già pagato e chiede la restituzione, deve presentare un'istanza di rimborso e impugnare il relativo diniego, espresso o tacito, entro i termini applicabili.
- Un diniego di rimborso non impugnato nei termini diventa ostativo alla successiva proposizione della domanda davanti al giudice tributario.
- La mancata presentazione dell'istanza di rimborso può determinare l'inammissibilità del ricorso, perché manca il presupposto processuale costituito dal diniego impugnabile.
- La fondatezza sostanziale della contestazione, come l'asserita inedificabilità dei terreni, non viene esaminata se il ricorso è processualmente inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile, il contribuente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi; la compensazione non è automatica e richiede specifici giusti motivi.
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