Cassazione Penale, Sentenza n. 12624/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato la nullità assoluta dell'udienza di convalida dell'arresto del 5 ottobre 2024 e del provvedimento applicativo della misura cautelare adottato in quella sede, nonché aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per omessa citazione del difensore di fiducia. Il Procuratore contesta tanto la ricostruzione fattuale del giudice (sostenendo che il difensore di fiducia era stato tempestivamente avvisato), quanto, soprattutto, la legittimità del potere del giudice di dichiarare la nullità in quella sede e di disporre la regressione del procedimento. Si deduce che la nullità della convalida, se sussistente, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.p.; inoltre si lamenta che il Tribunale ha erroneamente collegato la validità del provvedimento applicativo della misura cautelare alla presunta nullità della convalida e ha usato poteri non consentiti in grado di determinare una paralisi processuale.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Sul piano motivazionale la Corte ha osservato che i precedenti giurisprudenziali invocati dal Tribunale non erano attinenti perché riguardavano casi in cui convalida e giudizio direttissimo si sono svolti in continuità temporale; nel caso di specie invece vi fu una cesura temporale (rinvio dall'udienza del 5 ottobre al 8 ottobre) e nella prima udienza non furono compiute attività processuali essenziali oltre la convalida. La Corte ha qualificato l'ordinanza come abnorme: il Tribunale ha oltrepassato i propri poteri dichiarando nullità e disponendo la restituzione degli atti al PM, determinando un'indebita regressione del procedimento e una paralisi non altrimenti superabile. È stato inoltre affermato che la convalida dell'arresto è autonoma rispetto alle fasi successive e che l'eventuale vizio di omessa comunicazione al difensore può essere fatto valere con autonoma impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza di convalida (art. 391, comma 4, c.p.p.). Infine la Corte ha rilevato che il giudice, constatato che nella prima udienza non era stata compiuta attività processuale, avrebbe potuto solo rinviare e concedere un ulteriore termine a difesa, non procedere alla restituzione degli atti al PM ai sensi del secondo comma dell'art. 184 c.p.p.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
La disposizione indica la via impugnatoria adeguata per contestare la convalida dell'arresto: il vizio relativo all'omessa comunicazione al difensore deve essere dedotto con autonoma impugnazione attraverso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida; perciò non poteva essere sanato o rimosso dal giudice della cognizione mediante dichiarazione di nullità nell'ordinanza impugnata.
art. 184, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte il giudice, avendo constatato che nella prima udienza non era stata svolta attività processuale successiva alla convalida, poteva solo rinviare per consentire l'esercizio dei diritti di difesa; non poteva invece disporre la regressione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero, operazione ritenuta al di fuori della sua competenza in quella fase.
Massime di principio
- La convalida dell'arresto costituisce atto autonomo rispetto alle fasi successive: eventuali vizi relativi alla costituzione delle parti o all'omessa comunicazione al difensore vanno impugnati con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida (art. 391, c. 4 c.p.p.); il giudice della cognizione non è titolato a rimettere in discussione la convalida, salvo casi espressamente previsti.
- Quando il rito direttissimo e l'udienza di convalida non sono svolti in continuità temporale (es. rinvio e fissazione in date diverse) va verificata la reale sussistenza di attività processuali nella prima udienza prima di dichiarare nullità o di estendere i suoi effetti alle fasi successive.
- Il vizio di 'abnormità' si configura se il provvedimento, pur formalmente possibile, è esercitato al di fuori dei casi consentiti o determina una regressione del procedimento che ne paralizza lo sviluppo: in tali casi il provvedimento può essere annullato anche senza rinvio quando la regressione rende impossibile la prosecuzione ordinata del processo.
- Se in una udienza non è stata compiuta attività processuale sostanziale oltre la convalida, il rimedio corretto del giudice è il rinvio e la concessione di termine a difesa, non la restituzione degli atti al PM che determinerebbe una indebita regressione procedimentale.
- In casi analoghi, chi ritenga di non essere stato avvisato tempestivamente dovrebbe documentare l'omessa comunicazione nel processo principale e, se la convalida è intervenuta, valorizzare l'opportunità dell'impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza di convalida piuttosto che aspettarsi che il giudice di merito dichiari autonomamente la nullità con effetto regressivo.
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