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Sentenza

Sentenza n. 1347/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e di tutti gli ulteriori documenti, nessuno escluso, costituenti la lex specialis della “procedura aperta, suddivisa in n. 226 lotti per l’affidamento triennale ed in somministrazione di materiale specialistico per le UU.OO aziendali, con previsione di opzione di rinnovo per ulteriore annualità, utilizzo del quinto ed eventuale proroga tecnica per ulteriori sei mesi”, limitatamente al Lotto n. 216 (CIG BA34F4A907); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito, ivi espressamente ricomprese la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Martino” di Messina n. 2824 del 22.12.2025, portante l’indizione della procedura concorsuale de qua, nonché quella del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Martino” di Messina n. 151 del 20.1.2026, portante la rettifica ed integrazione della precedente Deliberazione D.G. n. 2824 del 22.12.2025;

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis della procedura aperta per la fornitura triennale di materiale specialistico, limitatamente al lotto n. 216, nonché gli atti di indizione e rettifica della gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e gli ulteriori atti della lex specialis relativi al lotto n. 216 di una procedura aperta suddivisa in 226 lotti per l'affidamento triennale, con opzione di rinnovo, utilizzo del quinto e possibile proroga tecnica. La contestazione riguardava, in particolare, i requisiti e le specifiche tecniche dei dispositivi oggetto della fornitura. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha revocato il lotto impugnato. La ricorrente ha quindi dichiarato, con atto depositato il 7 aprile 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo anche la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca del lotto impugnato ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice amministrativo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, quale conseguenza del venir meno di una condizione dell'azione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica interpretazione autonoma nel percorso motivazionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse concreto e attuale alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale perdita di interesse è coerente con la sopravvenienza intervenuta, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La revoca dell'atto o della parte di procedura amministrativa specificamente impugnata può far venir meno l'utilità concreta della pronuncia e determinare l'improcedibilità del ricorso.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse a ricorrere né sostituirsi al ricorrente nella scelta di coltivare o meno la domanda, salvo verificare la sussistenza dei presupposti processuali della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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