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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28716/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)

La controversia

Un utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il gestore del servizio davanti al Giudice di pace di Viterbo, deducendo che per un periodo determinato l’acqua erogata fosse stata non potabile e non conforme ai parametri di legge per il superamento dei limiti di arsenico e/o fluoruri. Chiedeva l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la restituzione parziale dei canoni versati per i periodi di non potabilità. Il gestore aveva chiamato in causa la Regione Lazio chiedendo di essere eventualmente manlevato. Il Giudice di pace aveva condannato il gestore al risarcimento nei confronti dell’utente e aveva rigettato la domanda di manleva; il Tribunale di Viterbo, in appello, aveva confermato la responsabilità contrattuale del gestore e aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia/manleva verso la Regione. Con il ricorso per cassazione il gestore ha dedotto, con due motivi, la violazione della normativa di settore sulle acque destinate al consumo umano e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che la domanda di manleva nei confronti della Regione avesse natura civilistica e rientrasse nella giurisdizione ordinaria, soprattutto in ragione del contesto emergenziale e del riparto di competenze tra gestore e autorità pubbliche; con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo al ruolo della Regione nella gestione dell’emergenza ambientale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla giurisdizione relativa alla domanda di manleva contro la Regione; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda tra gestore e Regione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità in tale rapporto. Le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il ricorrente e l’utente resistente sono state poste a carico del ricorrente, in applicazione della soccombenza su tale specifico rapporto processuale.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato quale parametro della responsabilità contrattuale del gestore del servizio idrico per l’inadempimento nell’erogazione di acqua conforme ai requisiti di legge.

  • artt. 141 e seguenti d.lgs. n. 152 del 2006

    Sono invocati dal ricorrente come disciplina di settore rilevante per la qualità dell’acqua e il riparto di responsabilità nel contesto emergenziale.

  • artt. 9, 12 e 13 d.lgs. n. 31 del 2001

    Sono richiamati come norme di attuazione della disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

  • O.P.C.M. n. 3921 del 2011

    È richiamata quale fonte del regime emergenziale relativo alla presenza di arsenico nell’acqua erogata.

  • art. 133 cod. proc. amm.

    È menzionato dal Tribunale per giustificare la diversa conclusione sulla domanda contro la Regione; la Cassazione non ne fa applicazione diretta nella decisione, ma supera tale impostazione richiamando la giurisdizione ordinaria sulla domanda di garanzia impropria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la forma camerale e per il deposito della motivazione nel termine previsto.

Massime di principio

  • La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore del servizio nei confronti dell’ente pubblico collegata alla pretesa risarcitoria dell’utente appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la controversia principale riguarda l’inadempimento del rapporto privatistico di utenza.
  • Il carattere emergenziale della vicenda e il complesso riparto di competenze tra gestore e autorità pubbliche non mutano la natura privatistica della pretesa di regresso o manleva, che resta il riflesso della responsabilità del gestore verso l’utente.
  • La giurisdizione non può essere derogata per ragioni di connessione tra domande; l’eventuale coordinamento tra giudizi relativi a rapporti diversi e interdipendenti deve essere risolto con gli strumenti processuali previsti, non con lo spostamento della giurisdizione.
  • Nell’erogazione di acqua al consumo umano il gestore del servizio idrico integrato resta tenuto a somministrare un bene conforme alle prescrizioni normative sui limiti di sostanze tossiche, trattandosi di obbligazione ordinaria del rapporto di utenza.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

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