Cassazione Civile, Ordinanza n. 22902/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che l'atto era sottoscritto anche dalla controparte costituita con adesione incondizionata, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore differenze retributive maturate in un lungo periodo e ad accantonare le conseguenti differenze sui ratei. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con richiesta di regolazione delle spese. Il lavoratore controricorrente ha aderito incondizionatamente alla rinuncia, anche quanto alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando ritualmente dichiarata e accettata dalla controparte costituita
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente dichiarata dalla parte ricorrente e accompagnata dall'adesione incondizionata della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito delle censure e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
- Se le parti concordano anche sulla regolazione delle spese, la Corte può prendere atto dell'accordo e disporre nulla per le spese.
Come è indicizzato
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