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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5481/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatti del 6/9/2019). Il primo motivo denunciava la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 c.p.p. (notifica avvenuta il 20/4/2023 per udienza il 16/5/2023, dunque inferiore a 40 giorni) e l'omessa valutazione di tale eccezione da parte della Corte territoriale. Il secondo motivo riguardava la mancata motivazione sull'esclusione della recidiva e profili relativi agli artt. 99 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo: la nullità del decreto di citazione per il mancato rispetto del termine dilatorio di 40 giorni (come novellato dall'art. 601) era stata eccepita tempestivamente e travolge gli atti successivi. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata; il secondo motivo è stato assorbito. La decisione dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni; Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori

    La Corte interpreta la novella (riforma Cartabia) come applicabile ratione temporis al caso, motivo per cui la notifica del decreto di citazione avvenuta con un termine inferiore a 40 giorni produce nullità del decreto

  • art. 601, comma 5 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la notifica irregolare al difensore; la Corte accerta la violazione del termine previsto dalla disciplina novellata

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in base alla quale sono state contestate le condotte (delitti per stupefacenti); la qualificazione dei reati e la determinazione della pena erano il contesto fattuale della controversia

  • art. 99 e art. 133 c.p.

    Riferiti dal ricorrente in ordine alla valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti; la Corte ha assorbito il motivo relativo alla recidiva dopo aver accolto il motivo principale sulla nullità processuale

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 34 e art. 94, comma 2 - testo originario e modifiche)

    Disposizioni di modifica dell'art. 601 c.p.p.; art. 94 comma 2 indicava i termini di applicazione intertemporale

    La decisione analizza la disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. e le successive modifiche legislative per stabilire la data da cui il termine di 40 giorni deve ritenersi operativo

  • art. 5-duodeces I. n. 199/2022 (conversione d.l. n. 162/2022)

    Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni della normativa emergenziale... Se sono proposte ulteriori impugnazioni dopo il 30 giugno 2023 si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo

    Norma transitoria che ha inciso sul regime di applicabilità ratione temporis delle modifiche procedurali; la Corte valuta tali interventi per concludere che la novella dell'art. 601 poteva trovare applicazione nel caso di specie

  • art. 17 d.l. 22/6/2023 n. 75 e successive modifiche

    Ha prorogato/ridefinito il periodo di efficacia di certe disposizioni transitorie fino a date successive (conversioni e proroghe)

    Ulteriori interventi normativi che la Corte prende in considerazione nella ricostruzione del quadro intertemporale e nell'accertamento dell'applicabilità della disciplina dei termini a comparire

  • art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023 n. 215

    Il termine di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022 è prorogato al 30 giugno 2024

    Proroga successiva che conferma la complessità del regime transitorio ma non impedisce l'applicazione della normativa novellata al caso concreto come motivato dalla Corte

Massime di principio

  • Se il decreto di citazione per il giudizio di appello indica un termine dilatorio inferiore a quello previsto dall'art. 601 c.p.p. (nella versione novellata a 40 giorni), la notifica è nulla e la nullità può travolgere gli atti successivi
  • L'eccezione di nullità del decreto di citazione per difetto del termine a comparire è rilevante se sollevata tempestivamente (es. nelle conclusioni scritte prima della costituzione delle parti) e deve essere valutata dal giudice d'appello e, in ultima istanza, dalla Cassazione
  • Per eventuali controversie sull'applicabilità della novella procedurale occorre valutare attentamente le norme transitorie (art. 94 d.lgs. n. 150/2022 e successive modifiche e proroghe) e la data di proposizione dell'impugnazione o la data di notifica del decreto, in base alla giurisprudenza consolidata
  • Quando sia accertata la nullità del decreto di citazione per appello, la Corte suprema può annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti alla Corte territoriale per la prosecuzione del processo, con possibile rinnovazione degli atti processuali interessati
  • In situazioni analoghe è strategico sollevare tempestivamente l'obiezione procedurale nelle forme scritte (conclusioni depositate) per non perdere la possibilità di ottenere l'annullamento per nullità formale

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