Sentenza n. 2530/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell'ordinanza n. 12 del 06.02.2024 avente ad oggetto: “Sgombero del locale comunale sito in Napoli al Vicoletto Municipio 1 - Quartiere San Giovanni a Teduccio” notificata in data 10.02.2024, emessa dal Direttore della Municipalità 6 – Barra Ponticelli San Giovanni a Teduccio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero di un alloggio comunale di servizio occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero, deducendo la violazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della legge regionale Campania 2 luglio 1997, n. 18, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Ha inoltre dedotto la violazione dell'accordo del 14 novembre 2003 stipulato in sede di delegazione trattante tra il Comune e le rappresentanze sindacali. L'immobile era l'alloggio di servizio del custode di una biblioteca comunale; il ricorrente, ormai in quiescenza, lo occupava senza titolo ed era stato già diffidato al rilascio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente, nelle more del giudizio e dopo l'ordinanza cautelare, ha rilasciato l'alloggio e riconsegnato le chiavi il 4 settembre 2025. Il Tribunale ha comunque esaminato il merito in via subordinata, richiamando integralmente le motivazioni dell'ordinanza cautelare n. 1163 del 26 maggio 2025, e ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, le censure fondate sulla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica sono state giudicate inconferenti rispetto alla natura e alla finalità dello sgombero; l'occupazione sine titulo protratta nel tempo non ha fatto sorgere un affidamento tutelabile, anche perché il ricorrente era stato previamente diffidato al rilascio. Lo sgombero è stato qualificato come provvedimento vincolato, funzionale al recupero del bene pubblico occupato senza titolo, in applicazione dell'art. 823 c.c. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 823 c.c.
Lo sgombero è stato ritenuto funzionale al recupero di un bene pubblico occupato senza titolo e, per tale ragione, espressione di attività vincolata.
l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18
Le censure fondate sulla disciplina regionale dell'edilizia residenziale pubblica sono state ritenute inconferenti rispetto alla natura e alle finalità del provvedimento di sgombero.
Massime di principio
- La sopravvenuta restituzione di un bene pubblico e la riconsegna delle chiavi fanno venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza di sgombero, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Lo sgombero di un bene pubblico occupato senza titolo è un'attività vincolata, funzionale al recupero del bene ai sensi dell'art. 823 c.c., sicché non richiede una rinnovata ponderazione discrezionale degli interessi comparabili a fronte dell'occupazione sine titulo.
- Il protrarsi nel tempo dell'occupazione senza titolo di un bene pubblico non è, di per sé, idoneo a fondare un affidamento tutelabile, soprattutto quando l'amministrazione abbia previamente diffidato l'occupante al rilascio.
- La disciplina dell'edilizia residenziale pubblica non è pertinente a un provvedimento diretto allo sgombero di un alloggio comunale di servizio occupato senza titolo, quando non sia in contestazione l'assegnazione di un alloggio ERP.
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