Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1019

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1019 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Evonik Operations GmbH)

Normativa europea32026R1019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza due forme di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a specifiche specie avicole, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione copre sia l’uso nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio, ma vieta la somministrazione simultanea nelle due modalità e impone cautele nutrizionali specifiche. L’allegato disciplina composizione, condizioni d’uso, tenori minimi e massimi, metodo analitico e durata dell’autorizzazione fino al 28 maggio 2036.

Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi per polli e tacchini, anche nell’acqua di abbeveraggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano, nell’Unione europea, l’acido guanidinoacetico e un preparato di acido guanidinoacetico come additivi zootecnici per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. L’autorizzazione riguarda sia l’impiego nei mangimi completi/premiscele sia l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, con esclusione dell’uso simultaneo nelle due forme di somministrazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a specie avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1019 della Commissione autorizza due additivi per mangimi a base di acido guanidinoacetico per specifiche categorie di polli e tacchini. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 18 novembre 2025.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina le condizioni e le procedure di autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento era corredata della documentazione richiesta e riguardava l’impiego dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, con classificazione nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici.

Nel proprio parere, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che i prodotti sono sicuri per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente entro i livelli massimi proposti, pari a 1 200 mg/kg di mangime completo e 600 mg/l di acqua di abbeveraggio, a condizione che l’alimentazione contenga quantità sufficienti di agenti metilanti diversi dalla metionina, come colina, betaina e acido folico, nonché vitamina B12. L’EFSA ha anche escluso criticità per l’utilizzatore e ha riconosciuto efficacia a livelli minimi di 600 mg/kg di mangime completo o 300 mg/l di acqua di abbeveraggio.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza e il preparato indicati nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nelle specie avicole espressamente elencate. L’autorizzazione comprende sia l’impiego nei mangimi sia quello nell’acqua di abbeveraggio, ma l’allegato vieta l’uso simultaneo dell’additivo nelle due forme di somministrazione.

Condizioni d’uso, limiti e cautele

La Commissione specifica che, per evitare il superamento dei livelli d’uso sicuri, la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell’acqua di abbeveraggio non deve essere superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo, tenendo conto dell’effettiva assunzione di acqua rispetto al mangime. Inoltre, nell’uso dell’additivo deve essere prestata attenzione all’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina.

L’allegato prevede anche prescrizioni pratiche di etichettatura e istruzioni d’uso: il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo; nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere riportate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Composizione, caratteristiche tecniche e metodi di analisi

Per l’acido guanidinoacetico autorizzato con numero di identificazione 4d32, l’allegato richiede una composizione con acido guanidinoacetico ≥ 98% sulla sostanza secca, in forma solida. La sostanza attiva è prodotta mediante sintesi chimica, con formula C3H7N3O2, numero CAS 352-97-6, purezza ≥ 98% e impurità massime di cianammide allo 0,03% e diciandiammide allo 0,5%.

Per il preparato identificato come 4d32i, è richiesto un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96%, in forma solida, con la medesima caratterizzazione della sostanza attiva. Per entrambi i prodotti il metodo di analisi indicato per la determinazione dell’acido guanidinoacetico in additivo, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio è la cromatografia ionica con rivelazione spettrofotometrica (IC-UV).

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 maggio 2036 per entrambe le autorizzazioni. Si tratta quindi di un’autorizzazione a tempo determinato, suscettibile di rinnovo o revisione secondo la disciplina generale applicabile agli additivi per mangimi.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza, come additivi per l’alimentazione animale appartenenti alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", la sostanza e il preparato indicati nell’allegato, alle condizioni ivi previste.

Specie destinatarie e modalità di impiego

L’autorizzazione riguarda polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. Gli additivi possono essere usati nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio; tuttavia non è consentito l’uso simultaneo nelle due modalità.

Dosi e limiti di sicurezza

L’EFSA ha ritenuto sicuri acido guanidinoacetico e preparato fino a 1 200 mg/kg di mangime completo e 600 mg/l di acqua di abbeveraggio, con tenori minimi di efficacia pari a 600 mg/kg di mangime completo o 300 mg/l di acqua. Il regolamento impone che la quantità somministrata nell’acqua di abbeveraggio non superi quella corrispondente al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo, tenendo conto del diverso consumo di acqua e mangime.

Condizioni particolari di etichettatura e uso

L’allegato richiede che il tasso di umidità sia indicato sull’etichetta dell’additivo e che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. È inoltre precisato che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Integrazione nutrizionale raccomandata

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione dell’animale.

Composizione, impurità e metodo analitico

Per l’acido guanidinoacetico l’allegato prevede una composizione dell’additivo con sostanza secca ≥ 98% e forma solida; per il preparato è richiesto un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96%. La sostanza attiva è prodotta per sintesi chimica, formula C3H7N3O2, numero CAS 352-97-6, purezza ≥ 98%, con impurità massime di cianammide 0,03% e diciandiammide 0,5%. Il metodo di analisi indicato è la cromatografia ionica con rivelazione spettrofotometrica (IC-UV) per additivo, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio.

Durata dell’autorizzazione

Per entrambe le voci in allegato il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 28 maggio 2036.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.