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Sentenza

Sentenza del 22/10/2019 n. 26895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a maggiori somme Irpef e Irap per il periodo d'imposta 2006, contestando, tra l'altro, la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella, l'irregolarità o inesistenza della notifica, la mancata produzione dell'originale della relata di notifica, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato. La controversia riguardava la cartella relativa a Irpef e Irap, poiché l'iscrizione a ruolo relativa all'Iva era stata integralmente sgravata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo. In particolare, ha escluso che la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella ne determinasse la validità, ha considerato non decisiva l'assenza della relata nella copia notificata e ha riconosciuto la possibilità di notificare la cartella direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ha inoltre ritenuto non necessaria la comunicazione preventiva quando la pretesa deriva da somme dichiarate e non versate dal contribuente. È stato invece accolto il quarto motivo: per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella deve indicare, a pena di nullità, sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia quello di emissione e notificazione. Poiché la cartella indicava soltanto il secondo, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha accolto direttamente il ricorso introduttivo della società. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 12

    La mancata sottoscrizione del ruolo, quando sia comunque certa la provenienza dell'atto dall'autorità competente, non determina l'invalidità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di un atto interno.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25

    La cartella di pagamento deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge, compresa l'indicazione dei responsabili dei procedimenti nei casi e nei termini stabiliti dalla normativa.

  • D.L. n. 248 del 2007, articolo 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La cartella di pagamento contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni [...] si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008.

    Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, l'omessa indicazione anche di uno solo dei due responsabili comporta la nullità della cartella. Per i ruoli anteriori, tale omissione non determina la nullità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3

    La comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato non è necessaria quando la pretesa riguarda somme esposte dal contribuente in dichiarazione e poi non versate, salvo che sussistano incertezze rilevanti o errori dichiarativi da chiarire.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 54-bis, comma 3

    La stessa regola vale per i controlli automatizzati in materia Iva: l'assenza della comunicazione preventiva non invalida la cartella quando si tratta di omessi versamenti di importi dichiarati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale modalità non è necessariamente richiesta una relata di notifica separata.

  • Codice di procedura civile, articolo 156

    Le nullità degli atti processuali possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, ma tale principio non consente di superare una specifica nullità della cartella prevista espressamente dalla legge, come quella derivante dall'omessa indicazione del responsabile del procedimento quando applicabile.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, articolo 39

    L'agente della riscossione è legittimato passivamente anche per contestazioni relative alla cartella e agli atti presupposti; può tuttavia chiamare in giudizio l'ente impositore per essere manlevato dalle conseguenze della controversia.

Massime di principio

  • La verifica della validità di una cartella deve partire dalla data di consegna del ruolo: per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 occorre controllare la presenza sia del responsabile dell'iscrizione a ruolo sia del responsabile dell'emissione e notificazione.
  • L'omessa indicazione di uno dei due responsabili può determinare la nullità della cartella quando la disciplina applicabile ratione temporis lo prevede espressamente.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella, da sola, non comporta normalmente l'invalidità se l'atto è comunque riconducibile con certezza all'autorità competente.
  • La notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione è, in linea generale, valida e non richiede necessariamente una relata di notifica autonoma.
  • La comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato è normalmente necessaria quando occorre chiarire errori o incertezze della dichiarazione, ma non quando il contribuente ha dichiarato le somme e semplicemente non le ha versate.
  • Il contribuente può convenire sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione; quest'ultimo è legittimato soprattutto per le contestazioni relative alla cartella e alla sua notificazione, mentre per il merito della pretesa deve essere coinvolto anche l'ente impositore.
  • Le eccezioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come contestazioni ulteriori sulla sede di notifica o sulle modalità di consegna, possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.

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