Cassazione Civile, Ordinanza n. 20298/2025 del 20/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (università)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione del trattamento economico spettante a una ex lettrice di lingua francese, poi inquadrata nel sistema dei collaboratori esperti linguistici, in esecuzione di un precedente giudicato che aveva accertato l’illegittima reiterazione dei contratti a termine e il diritto al trattamento corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, nei limiti previsti dal d.l. n. 2/2004 e dalla successiva legge di interpretazione autentica n. 240/2010. L’università, dopo aver già effettuato pagamenti parziali, aveva sostenuto che la disciplina sopravvenuta imponesse il riassorbimento dell’assegno ad personam e che il giudice del rinvio avesse errato sia nel ritenere non riassorbibile il trattamento, sia nel calcolo della retribuzione per il periodo anteriore al 1987, sia nel computo delle somme già corrisposte a titolo di t.f.r. La lavoratrice, dal canto suo, aveva resistito sostenendo la permanenza del giudicato e, con ricorso incidentale, lamentava che la Corte territoriale avesse escluso la maggiorazione legata al maggior orario effettivamente svolto. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale: ha affermato che il trattamento ex art. 26 l. n. 240/2010 opera come assegno ad personam suscettibile di riassorbimento secondo la regola generale, salvo eventuali trattamenti più favorevoli e nel rispetto del giudicato; ha inoltre precisato che, per il periodo antecedente al 1987, il calcolo va fatto secondo il rapporto orario indicato dalla normativa richiamata (dividendo per 350 e moltiplicando per 200), senza usare in modo improprio il parametro dei ricercatori a tempo definito. È stato anche affermato che il trattamento va commisurato all’impegno orario effettivamente assolto, gravando sul lettore la prova del maggior orario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell’università e anche il ricorso incidentale della lavoratrice, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. La sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della quantificazione del credito applicando i criteri di diritto indicati dalla Suprema Corte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 l. n. 240/2010
La disposizione di interpretazione autentica riconduce ai collaboratori esperti linguistici, ex lettori, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, da attribuire pro quota in base all’impegno orario effettivo; non prevede una non riassorbibilità automatica dell’assegno, sicché opera la regola generale del riassorbimento, salva la conservazione di eventuali trattamenti più favorevoli e nel rispetto del giudicato.
art. 1 d.l. n. 2/2004
La norma non comporta un’equiparazione sostanziale al ricercatore universitario, ma solo un criterio parametrico di determinazione della retribuzione, proporzionato all’impegno orario assolto, con effetto dalla data di prima assunzione e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.
art. 1 d.l. n. 57/1987
Per il periodo anteriore al 1987, ai fini del calcolo retributivo occorre utilizzare il rapporto orario previsto per i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, applicando la riparametrazione indicata dalla Corte (dividere per 350 ore e moltiplicare per 200 ore).
art. 132 cod. proc. civ.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto assorbito; la censura riguardava la motivazione sul calcolo delle somme detratte a titolo di t.f.r.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto assorbito; la censura riguardava l’omesso esame del fatto decisivo relativo al computo del t.f.r.
art. 28 d.P.R. n. 382/1980
È richiamato quale base dei rapporti originari dei lettori di madrelingua straniera, rilevante per la ricostruzione del trattamento economico e dell’anzianità di servizio.
art. 4 d.l. n. 120/1995
È richiamato come norma che disciplina l’instaurazione del nuovo rapporto dei collaboratori esperti linguistici, segnando il passaggio dal precedente rapporto di lettorato.
L. n. 63/2004
È la legge di conversione del d.l. n. 2/2004 richiamata nella ricostruzione del trattamento economico dovuto.
L. n. 236/1995
È la legge di conversione del d.l. n. 120/1995, richiamata per la disciplina del nuovo rapporto dei collaboratori esperti linguistici.
Massime di principio
- La disciplina che attribuisce ai collaboratori esperti linguistici un trattamento corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito opera come criterio di parametrazione economica, non come piena assimilazione della figura del lettore a quella del ricercatore.
- In mancanza di una previsione espressa di non riassorbibilità, l’assegno ad personam derivante dalla clausola di salvaguardia segue la regola generale del riassorbimento con gli incrementi contrattuali successivi, salvo il mantenimento di eventuali trattamenti di miglior favore e nel rispetto di eventuali giudicati tra le parti.
- Nella ricostruzione del trattamento economico dei lettori/collaboratori esperti linguistici occorre considerare anche gli istituti che valorizzano l’anzianità di servizio e i parametri di calcolo del t.f.r., oltre ai profili previdenziali, secondo la portata già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per il periodo anteriore alla disciplina che introduce la distinzione tra tempo pieno e tempo definito, il calcolo della retribuzione non può essere effettuato assumendo automaticamente il parametro del ricercatore a tempo definito, ma va rispettato il criterio di riparametrazione oraria indicato dalla normativa applicabile.
- Il trattamento retributivo deve essere commisurato anche alla quantità dell’attività effettivamente svolta; pertanto, il maggior orario osservato dal lavoratore rileva solo se è provato dalla parte interessata.
- Nel giudizio di cassazione riaperto dopo rinvio, la Corte è vincolata al principio di diritto già enunciato nel medesimo processo, salvo ius superveniens retroattivo.
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