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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1070

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione del 1o giugno 2023 sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce l’architettura tecnica e funzionale dei principali sistemi informatici doganali dell’Unione previsti dal codice doganale dell’Unione. Disciplina componenti comuni e nazionali, modalità di autenticazione e accesso, uso dei portali per operatori, interconnessione tra sistemi, continuità operativa in caso di guasto e regole su protezione, aggiornamento e conservazione dei dati. Il testo sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/414, adeguando la disciplina ai sistemi ormai operativi o in fase di attivazione, tra cui REX, PoUS e SURV3.

Disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l’utilizzo dei sistemi elettronici doganali dell’UE previsti dal codice doganale dell’Unione, incluse regole su accesso, interoperabilità, continuità operativa e protezione dei dati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai sistemi elettronici doganali, centrali e decentralizzati, sviluppati o aggiornati nell’ambito della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e del codice doganale dell’Unione: CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, INF SP, REX, PoUS, SURV3, AES, NCTS e CCI, nonché al portale delle dogane dell’UE per gli operatori e al CRMS. Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione, agli operatori economici e alle altre persone coinvolte nelle procedure doganali interessate, con regole specifiche anche per taluni paesi terzi nell’ambito del sistema REX. Restano esclusi dall’uso di alcuni sistemi gli utilizzi non espressamente elencati dal regolamento per ciascun sistema; per diversi sistemi è inoltre lasciata facoltà agli Stati membri di sviluppare componenti nazionali opzionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione

Il regolamento definisce le disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione, l’uso e la sicurezza dei principali sistemi elettronici doganali previsti dal codice doganale dell’Unione. Esso dà attuazione al principio, già sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, secondo cui gli scambi di informazioni e l’archiviazione dei dati doganali devono avvenire mediante procedimenti informatici.

Contesto e finalità

Il testo si inserisce nel programma di lavoro adottato con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414, ormai superato dall’operatività di alcuni sistemi e dalla necessità di disciplinare in modo più organico l’insieme delle piattaforme elettroniche. La disciplina è costruita per garantire interoperabilità, continuità operativa, protezione dei dati personali e gestione coordinata tra Commissione, Stati membri, operatori economici e altre persone.

Ambito di applicazione generale

L’articolo 1 individua i sistemi interessati: CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, INF SP, REX, PoUS e Surveillance tra i sistemi centrali; AES, NCTS e CCI tra i sistemi decentralizzati; EUCTP e CRMS tra gli ulteriori sistemi centrali. Il regolamento disciplina inoltre i componenti comuni e nazionali, i punti di contatto, le regole di accesso e i rapporti tra i diversi sistemi.

Struttura dei portali e dei sistemi di accesso

L’EUCTP svolge la funzione di punto di accesso unico per diversi portali specifici destinati agli operatori, tra cui EBTI, AEO, INF, REX e PoUS, nonché all’interfaccia condivisa ICS2. L’accesso degli operatori avviene, in via generale, tramite UUM&DS; per le autorità doganali prevalgono i servizi di rete forniti dalla Commissione, mentre il personale della Commissione accede tramite UUM&DS o servizi di rete. I rappresentanti doganali devono avere la delega registrata nel sistema UUM&DS o, in alternativa, in un sistema nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso.

CDS: decisioni doganali e autorizzazioni

Il CDS armonizza la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande e decisioni doganali elencate tassativamente all’articolo 8. Rientrano, tra le altre, le autorizzazioni per garanzia globale, sdoganamento centralizzato, perfezionamento attivo e passivo, uso finale, ammissione temporanea, dichiarazione in dogana mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante e talune semplificazioni in materia di transito. Il sistema comprende un portale UE per gli operatori, un CDMS centrale e servizi di informazioni sui clienti, con facoltà per gli Stati membri di sviluppare componenti nazionali per la gestione locale dei procedimenti.

EBTI, EORI e AEO

Il sistema EBTI gestisce le informazioni tariffarie vincolanti europee, il monitoraggio del loro uso obbligatorio e dell’uso esteso, nonché la consultazione tra Stati membri e Commissione. Il sistema EORI consente la registrazione e l’identificazione univoca degli operatori e delle altre persone a livello unionale, fungendo da infrastruttura trasversale per altri sistemi. Il sistema AEO è invece dedicato alla gestione delle domande e delle autorizzazioni di operatore economico autorizzato, con portale UE specifico, sistema centrale e possibili componenti nazionali.

ICS2, sicurezza e analisi dei rischi

ICS2 è il sistema chiave per la sicurezza delle merci in entrata nell’Unione. Regola la trasmissione e l’archiviazione delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle notifiche di arrivo, delle informazioni sulla presentazione delle merci e dei dati relativi all’analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo e ai risultati dei controlli. Il repertorio comune e l’interfaccia condivisa per gli operatori consentono la cooperazione tra autorità doganali e operatori, anche per il monitoraggio e la valutazione dei criteri comuni di rischio e delle misure di controllo.

AES, NCTS e CCI

L’AES disciplina le dichiarazioni di esportazione e riesportazione, con componenti nazionali, rete comune di comunicazione e interfacce con NCTS ed EMCS; sono previste norme transitorie per la fase di migrazione. L’NCTS regola il transito unionale e convenzionale, anche con dichiarazioni di transito idonee ai fini della sicurezza o in sostituzione della dichiarazione sommaria di entrata, e prevede una disciplina transitoria analoga. Il CCI istituisce il quadro informatico per lo sdoganamento centralizzato all’importazione quando sono coinvolti più Stati membri, coordinando dichiarazioni e svincolo delle merci.

REX e Paesi terzi

Il sistema REX copre sia gli Stati membri sia taluni paesi terzi con cui l’Unione ha regimi commerciali preferenziali. Per gli Stati membri consente registrazione, modifica, revoca e comunicazione delle registrazioni degli esportatori; per i paesi terzi consente la presentazione preliminare delle domande e la gestione delle registrazioni da parte delle autorità competenti. Il regolamento dedica particolare attenzione alla protezione dei dati personali, ai diritti degli interessati e alla consultazione dei dati da parte delle autorità doganali e della Commissione per fini di verifica e monitoraggio dei regimi preferenziali.

PoUS, INF SP e Surveillance

Il sistema PoUS consente la gestione elettronica delle prove della posizione unionale delle merci tramite documenti T2L/T2LF e manifesto doganale. Il sistema INF SP supporta la gestione dei bollettini INF per i regimi speciali, comprese le richieste degli operatori e il calcolo di determinati dazi. Il sistema Surveillance raccoglie, archivia e analizza i dati di vigilanza doganale relativi a immissione in libera pratica ed esportazione, con finalità di controllo uniforme e supporto alle misure specifiche previste da altri atti dell’Unione.

Funzionamento, guasti e governance dei dati

La Commissione è responsabile dei componenti comuni, gli Stati membri di quelli nazionali; entrambi devono assicurare compatibilità, manutenzione e funzionamento ininterrotto. In caso di guasto temporaneo sono previste modalità alternative per gli operatori e obblighi di rialimentazione dei sistemi entro sette giorni dal ripristino; per ICS2, AES, CRMS e CCI operano piani di continuità concordati, mentre per NCTS si applica la procedura di continuità dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Sul piano dei dati, il regolamento stabilisce finalità del trattamento, limiti di accesso, aggiornamento dei dati, proprietà dei sistemi, misure di sicurezza e periodi di conservazione, generalmente pari a 10 anni per ICS2, CRMS, Surveillance e per REX dalla revoca della registrazione.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con esso viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414, che resta rilevante solo come riferimento rinviato al nuovo testo.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 individua i sistemi coperti: sistemi centrali (CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, INF SP, REX, PoUS, SURV3), sistemi decentralizzati (AES, NCTS, CCI) e ulteriori sistemi centrali (EUCTP e CRMS). L’articolo 2 definisce nozioni chiave come componente comune, componente nazionale, sistema transeuropeo, sistema centrale, sistema decentralizzato ed EU Login. L’articolo 3 impone a Commissione e Stati membri la designazione di punti di contatto per ciascun sistema.

Portale delle dogane dell’UE per gli operatori (EUCTP)

Gli articoli 4-6 qualificano l’EUCTP come punto di accesso unico per operatori economici e altre persone ai portali specifici dei sistemi transeuropei. L’autenticazione avviene tramite UUM&DS per operatori e personale Commissione, mentre le autorità doganali accedono tramite servizi di rete della Commissione. L’EUCTP consente l’accesso ai portali EBTI, AEO, INF, REX e PoUS, nonché all’interfaccia condivisa dell’ICS2.

Sistema di decisioni doganali (CDS)

Gli articoli 7-15 disciplinano il CDS, composto da portale UE per operatori, CDMS centrale e servizi di informazioni sui clienti, con possibili componenti nazionali. Il sistema è utilizzato solo per le domande e le decisioni elencate all’articolo 8, tra cui autorizzazioni per garanzie globali, sdoganamento centralizzato, perfezionamento, uso finale, transito unionale e altre semplificazioni. Sono previste regole su consultazione tra autorità, gestione delle decisioni, accesso degli operatori e ruolo dei portali nazionali; gli Stati membri che li sviluppano ne informano la Commissione.

Sistema UUM&DS e gestione degli accessi

Gli articoli 16-20 disciplinano il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Il sistema consente l’autenticazione e la verifica dell’accesso di operatori, altre persone e personale della Commissione ai sistemi elettronici; comprende un sistema di gestione dell’accesso e uno di gestione amministrativa, mentre gli Stati membri devono istituire sistemi nazionali di gestione dell’identità e dell’accesso. I rappresentanti doganali devono avere la delega registrata nel sistema UUM&DS o nel sistema nazionale competente.

Sistema EBTI

Gli articoli 21-29 regolano il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee. Il sistema supporta domanda, adozione, gestione e monitoraggio delle decisioni ITV, inclusi l’uso obbligatorio e l’uso esteso delle decisioni. È composto da portale UE, sistema EBTI centrale e funzione di monitoraggio, con eventuali sistemi ITV nazionali e portali nazionali. Sono previste regole specifiche per la consultazione tra autorità doganali e per l’accesso ai dati.

Sistema EORI

Gli articoli 30-34 disciplinano la registrazione e l’identificazione univoca degli operatori economici e delle altre persone. Il sistema EORI si articola in un sistema centrale e, se sviluppati, sistemi nazionali; consente ricezione, archiviazione e messa a disposizione dei dati EORI e l’interoperabilità con gli altri sistemi che usano il numero EORI.

Sistema AEO

Gli articoli 35-41 regolano il sistema degli operatori economici autorizzati per domande, autorizzazioni e gestione degli eventi successivi. Il sistema include portale UE specifico, sistema AEO centrale e, facoltativamente, portali e sistemi nazionali. L’accesso degli operatori avviene tramite UUM&DS; il sistema è utilizzato anche per gli obblighi di consultazione e registrazione delle autorità doganali.

ICS2: dichiarazione sommaria di entrata e sicurezza

Gli articoli 42-49 disciplinano il sistema di controllo delle importazioni 2, volto a supportare i requisiti ENS, l’analisi dei rischi e lo scambio di risultati di controllo tra Stati membri e Commissione. Il sistema comprende interfaccia condivisa per operatori e repertorio comune, oltre ai sistemi nazionali di entrata e, facoltativamente, alle interfacce nazionali. Sono indicate le tipologie di dati trattati, incluse notifiche di arrivo, presentazione delle merci, richieste di analisi dei rischi, raccomandazioni e risultati dei controlli.

AES e transizione

Gli articoli 50-56 regolano il sistema automatizzato di esportazione, basato su rete comune di comunicazione e servizi centrali, con componenti nazionali, interfacce con NCTS ed EMCS e portale nazionale per operatori. Il sistema gestisce dichiarazioni di esportazione e riesportazione e, in certe situazioni, le dichiarazioni sommarie di uscita. Sono previste norme transitorie e convertitori centralizzati o nazionali durante la finestra di transizione stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

NCTS e transizione

Gli articoli 57-63 disciplinano il nuovo sistema di transito informatizzato, con rete comune di comunicazione, servizi centrali, portale nazionale e sistemi nazionali di transito. Il sistema serve per dichiarazioni di transito, formalità convenzionali e utilizzo di dichiarazioni di transito con dati per l’analisi dei rischi o in sostituzione della dichiarazione sommaria di entrata. È prevista una disciplina transitoria analoga a quella dell’AES.

INF SP e CRMS

Gli articoli 64-72 regolano il sistema INF per i regimi speciali e il sistema doganale di gestione dei rischi. L’INF SP supporta emissione, gestione e calcolo dei dazi relativi ai dati INF; il CRMS serve allo scambio e all’analisi delle informazioni sui rischi tra Stati membri e Commissione, anche con formulari di informazione e feedback e con una piattaforma documentale per la gestione del rischio.

CCI: sdoganamento centralizzato all’importazione

Gli articoli 73-78 disciplinano il sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione, utilizzato quando sono interessati più Stati membri. Il sistema comprende rete comune di comunicazione, servizi centrali e componenti nazionali; consente la presentazione e il trattamento di dichiarazioni ordinarie, semplificate e di iscrizione nelle scritture del dichiarante, nonché lo scambio tra sistemi CCI nazionali.

REX per Stati membri e paesi terzi

Gli articoli 79-91 regolano il sistema degli esportatori registrati per gli Stati membri e per alcuni paesi terzi con regimi commerciali preferenziali. Per gli Stati membri il sistema serve alla registrazione, modifica e revoca delle registrazioni; per i paesi terzi serve alla presentazione delle domande preliminari e alla gestione delle registrazioni da parte delle autorità competenti. Sono previste specifiche tutele informative ai sensi del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725.

PoUS: prova della posizione unionale delle merci

Gli articoli 92-98 istituiscono il sistema per documenti T2L/T2LF e manifesto doganale delle merci quale prova della posizione unionale. Il sistema comprende un portale UE specifico, un sistema centrale e, se sviluppati, componenti nazionali; consente vista, registrazione e gestione della prova della posizione unionale, con accesso da parte degli operatori tramite UUM&DS.

Surveillance

Gli articoli 99-102 disciplinano il sistema centrale di sorveglianza doganale, che raccoglie dati estratti dalle dichiarazioni doganali per immissione in libera pratica o esportazione. Il sistema supporta vigilanza, controllo uniforme e analisi dei dati da parte di Commissione e Stati membri, con trasmissione automatizzata delle informazioni dai sistemi di dichiarazione.

Funzionamento, continuità operativa e formazione

Gli articoli 103-106 ripartiscono tra Commissione e Stati membri responsabilità di sviluppo, prova, utilizzo, gestione e manutenzione dei componenti comuni e nazionali, imponendo compatibilità e specifiche comuni. In caso di guasto temporaneo sono previste modalità alternative per gli operatori, termini di riversamento dei dati entro sette giorni dal ripristino, piani di continuità operativa per ICS2, AES, CRMS e CCI, e procedure transitorie specifiche per NCTS. La Commissione deve inoltre fornire materiale formativo agli Stati membri.

Protezione dei dati, accesso, proprietà e sicurezza

Gli articoli 107-113 disciplinano finalità del trattamento, diritti degli interessati, aggiornamento dei dati, limiti di accesso, proprietà dei sistemi, sicurezza e ruoli di titolare/responsabile del trattamento. Per ICS2, CRMS, REX e Surveillance la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento in specifiche ipotesi; sono fissati periodi di conservazione di 10 anni per ICS2, CRMS e Surveillance dal primo trattamento e per REX 10 anni dalla revoca della registrazione. Il regolamento specifica inoltre le regole di consultazione dei dati per sistema e i casi di accesso della Commissione per la gestione di incidenti.

Valutazione, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 114 prevede valutazioni periodiche di sicurezza, integrità e riservatezza da parte di Commissione e Stati membri. L’articolo 115 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 e dispone che i riferimenti a tale atto si intendano al presente regolamento. L’articolo 116 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganesistemi informaticiprotezione dei datisicurezza delle merciscambio di informazioni

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