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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19633/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita di macchine agricole e dalla successiva lite sulla corretta quantificazione dei pagamenti eseguiti. L'acquirente aveva chiesto la risoluzione del contratto per l'omessa consegna di alcuni beni, l'accertamento di gravi vizi di una mietitrebbia usata e la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al prezzo pattuito. La Corte d'appello, ritenendo che il prezzo complessivo dovuto fosse stato sostanzialmente giustificato da un diverso assetto contabile tra le parti, aveva però riconosciuto come indebito un pagamento di Euro 11.478,00 documentato con assegno tempestivamente prodotto, condannando la venditrice alla relativa restituzione. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme processuali sulla domanda e sulle preclusioni istruttorie, nonché dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su fatti introdotti tardivamente e avrebbe qualificato erroneamente come indebito un pagamento che sarebbe stato dovuto e riferito a un rapporto distinto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato integralmente le spese di lite e posto le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti, nonostante il parziale accoglimento solo di uno dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una rivalutazione dei documenti e delle risultanze istruttorie, perché tale doglianza non è proponibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione nei termini consentiti. Nel merito, ha escluso che la Corte d'appello avesse violato le regole sulle preclusioni o avesse pronunciato su una domanda nuova: la richiesta dell'acquirente di restituzione delle somme versate in eccesso era già contenuta nell'atto introduttivo, e il documento relativo all'assegno di Euro 11.478,00 era stato prodotto tempestivamente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la condanna alla ripetizione dell'indebito per tale importo era quindi corretta. Ha poi respinto il motivo sulle spese, affermando che la compensazione è legittima in presenza di soccombenza reciproca anche quando la parte attrice ottiene solo un parziale accoglimento, e che le spese di consulenza tecnica d'ufficio possono essere oggetto di compensazione poiché rientrano nei costi processuali regolati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La restituzione è dovuta solo per quanto risulti effettivamente indebito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto indebito il pagamento documentato dall'assegno di Euro 11.478,00 e ne ha confermato la ripetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre il chiesto; la Cassazione ha escluso che la Corte d'appello avesse deciso su una domanda nuova, perché la domanda restitutoria era già ricompresa nell'originaria pretesa dell'attore.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'introduzione tardiva di fatti e domande; la censura è stata respinta perché la domanda originaria era già sufficientemente delineata.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La produzione documentale effettuata con la seconda memoria è stata considerata tempestiva; non vi è stata violazione delle preclusioni istruttorie.

  • art. 212, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nella doglianza processuale della ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità delle allegazioni in appello, ma la Cassazione ha escluso che vi fosse stata introduzione di domande nuove.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo diverso regolamento nei limiti consentiti dal sistema; le spese di CTU rientrano tra i costi regolabili ai sensi della norma.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima in caso di soccombenza reciproca; il sindacato di legittimità è solo sulla non manifesta illogicità o erroneità della ragione addotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La società ricorrente ha denunciato violazione di legge, ma la Cassazione ha respinto entrambe le censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La critica che mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione dei documenti sarebbe stata eventualmente proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di ripetizione dell'indebito non costituisce domanda nuova quando, sin dall'atto introduttivo, la parte abbia chiesto la restituzione delle somme versate oltre il prezzo pattuito; la precisazione documentale del quantum, se effettuata nei limiti delle preclusioni istruttorie, è compatibile con il thema decidendum originario.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione di legge: la contestazione della lettura dei documenti e dell'accertamento dei fatti è scrutinabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La compensazione integrale delle spese è legittima quando vi sia soccombenza reciproca, anche se una sola domanda o un solo capo di domanda venga accolto solo parzialmente; la valutazione del giudice di merito è discrezionale, purché non fondata su ragioni erronee o illogiche.
  • Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto costi processuali sostenuti nell'interesse generale della giustizia e non mezzo di prova in senso proprio, possono essere compensate o ripartite secondo il criterio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che ciò implichi condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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