Cassazione Penale, Sentenza n. 2625/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine sostenendo il difetto di motivazione e l'erronea valutazione del contesto: le comunicazioni telefoniche e i messaggi sarebbero stati inviati per avere notizie del figlio avuto con la persona offesa, quindi mancherebbe l'elemento soggettivo della 'petulanza' contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere essenzialmente diretta a una rivalutazione dei fatti e della prova (motivo di fatto), non avendo rilevato una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito. Di conseguenza è confermata la decisione del Tribunale di Udine (condanna per molestie telefoniche con ammenda di euro 300, pagamento delle spese processuali e risarcimento alla parte civile di euro 500, come disposto in primo grado). Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione)
Il motivo dedotto era sostanzialmente di fatto (rivalutazione della prova): ai sensi della norma sono inammissibili le censure consistenti nella mera riscrittura dei fatti o nella diversa valutazione delle fonti di prova quando non emergano vizi di motivazione assimilabili a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747
«sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta...»
La Corte conferma il principio per cui in Cassazione non è consentita una nuova comparazione del materiale probatorio o una diversa attribuzione di significato agli elementi di fatto se non è denunciata una causa di nullità o un vizio di motivazione manifesto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628
principio secondo cui è preclusa in sede di legittimità la rilettura autonoma degli elementi di fatto e l'adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti
Ribadisce che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova; il ricorrente deve censurare vizi giuridici o di motivazione rilevanti e manifesti per ottenere accoglimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può basarsi su una diversa valutazione della prova: se si contesta la valutazione dei fatti occorre dimostrare vizi di motivazione rilevanti e manifesti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Se tabulati e messaggi provengono dagli atti e non sono stati contestati nel merito dall'imputato, è molto difficile ottenere l'annullamento in Cassazione senza un chiaro vizio di diritto nella motivazione del giudice di merito.
- La giustificazione delle comunicazioni (es. per raccogliere notizie sul figlio) è questione di fatto e di valutazione della credibilità: deve essere provata o allegata con elementi concreti già in sede di merito per poter essere rilevante in sede superiore.
- Per un ricorso efficace in Cassazione è preferibile concentrare le censure su errori di diritto, vizi procedurali o sulla mancanza/manifesta illogicità della motivazione, evitando doglianze puramente rivalutative dei fatti.
- Ricorrere senza fondamento probatorio o con motivi essenzialmente fattuali espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
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