Cassazione Civile, Ordinanza n. 19790/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a diritti camerali per l’anno 2013 e del successivo preavviso/iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà. La società deduceva, in sintesi, che: la pretesa fosse prescritta; il preavviso di iscrizione ipotecaria fosse inefficace o comunque illegittimo per decorso dei termini; la notifica della cartella non fosse provata in modo valido; la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria fosse tardiva; e che, in conseguenza dell’illegittima formalità, la società avesse subito un danno, documentato anche da un preliminare di vendita poi risolto dal promissario acquirente. In cassazione proponeva cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inefficacia del preavviso di ipoteca, con richiamo all’art. 50 d.P.R. 602/1973; 2) omessa pronuncia sul danno da illegittima iscrizione ipotecaria; 3) violazione delle norme sul CAD e sulla documentazione informatica, contestando l’attestazione di avvenuto deposito telematico della cartella; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla prova della notifica della cartella, per asserita difformità tra raccomandata informativa e cartella indicata; 5) omessa pronuncia sulla tardiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, invocando la legge n. 241/1990 e lo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta inefficacia del preavviso e alla tardiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, affermando che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto di esecuzione forzata e non richiede l’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto; ha inoltre ribadito che la disciplina speciale dell’art. 77 esaurisce i requisiti di validità della formalità, con il solo rilievo del preavviso di trenta giorni, senza applicazione residuale dei termini generali della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è stato assorbito, perché la riconosciuta legittimità della procedura escludeva il danno allegato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, poiché l’attestazione di avvenuto deposito telematico, in assenza di una forma legale predeterminata, è valutabile liberamente dal giudice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia soccombenza. La soccombenza finale ha comportato la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia su motivi di appello; la Corte ha escluso il vizio perché, comunque, le questioni erano infondate o assorbite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di violazione di legge in tema di documenti informatici e notifica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 17 bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al ricorso e al reclamo tributario introduttivo.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma speciale sull’iscrizione ipotecaria a garanzia della riscossione: la Corte ha affermato che disciplina compiutamente requisiti, modalità e termini della formalità e che l’unico termine rilevante è il preavviso di trenta giorni del comma 2-bis.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Riguarda l’intimazione prima dell’espropriazione forzata se questa non inizia entro un anno dalla cartella; la Corte ha escluso che tale norma si applichi all’iscrizione ipotecaria.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come norma di rinvio per le modalità di notifica della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per le modalità di notifica/deposito telematico in caso di mancato perfezionamento della notifica via PEC.
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha evidenziato che non prevede formalità tipiche per l’attestazione di avvenuto deposito telematico, rimessa quindi alla libera valutazione del giudice.
art. 21 CAD
Invocato dal ricorrente per contestare l’efficacia dell’attestazione informatica; la Corte non ne ha fatto applicazione dirimente.
art. 24 CAD
Invocato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria del documento informatico; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura.
art. 3 d.P.C.M. 13/11/2014
Richiamato per contestare la regolarità dell’attestazione telematica del deposito.
legge n. 241 del 1990, art. 2
La Corte ha escluso l’applicazione residuale del termine generale di conclusione del procedimento amministrativo alla speciale procedura di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973.
legge n. 212 del 2000
Richiamata dal ricorrente per censurare la tardiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto non decisiva tale invocazione rispetto alla disciplina speciale.
art. 96 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella domanda risarcitoria/condanna per lite temeraria, senza accoglimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come fondamento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non integra un atto di espropriazione forzata, ma una procedura speciale e alternativa all’esecuzione, sicché non si applica l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973.
- In materia di iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva, il solo termine che condiziona la validità della formalità è quello del preavviso di trenta giorni previsto dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973; non opera in via residuale il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.
- La comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, è formalità necessaria a garantire il contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione può determinare la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ma non assume rilievo autonomo la tempestività della successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione se il preavviso è stato regolarmente notificato.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia può essere superato con decisione nel merito quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- La censura che investe la prova documentale della notifica o del deposito telematico deve essere specifica e autosufficiente; in mancanza di trascrizione o puntuale indicazione dei documenti contestati, il motivo è inammissibile.
- Se la doglianza principale sulla illegittimità della procedura esattiva è infondata, resta assorbita la domanda di risarcimento del danno che da quella illegittimità pretende di derivare.
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