Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25457/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un consorzio assicurato aveva chiesto in primo grado il pagamento di indennizzi per due polizze collegate a un incendio verificatosi presso la propria sede. La compagnia assicuratrice aveva resistito eccependo la nullità/annullabilità della polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di stipula, sostenendo che l'assicurato avesse omesso di indicare un precedente incendio occorso alcuni anni prima. Il consorzio aveva chiamato in garanzia il broker che aveva curato l'intermediazione, chiedendone la manleva per la compilazione del questionario. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l'omessa dichiarazione del precedente sinistro integrasse reticenza rilevante ai sensi dell'art. 1892 c.c., con dolo o colpa grave e incidenza determinante sul consenso dell'assicuratore, escludendo altresì che la responsabilità del broker potesse esonerare l'assicurato dal proprio obbligo di dichiarazione. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1892 c.c. e nullità della motivazione, sostenendo che mancava la prova che, se informata del precedente sinistro, la compagnia non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse; 2) omessa pronuncia sull'appello incidentale, in particolare sulla clausola che escludeva la decadenza in caso di reticenza in buona fede e sul rilievo della condotta del broker, che avrebbe indotto l'assicurato a ritenere non necessario indicare il precedente incendio; 3) violazione delle norme sulla responsabilità professionale del broker e nullità della motivazione per il mancato accoglimento della domanda di manleva nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 1892 c.c., avendo accertato: l'esistenza di una dichiarazione inesatta/reticente; la colpa grave dell'assicurato; la decisività della reticenza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Ha inoltre osservato che l'onere della prova di tali presupposti gravava sull'assicuratore ed era stato assolto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e la buona fede era stata esclusa con motivazione coerente. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva espressamente affermato che l'obbligo di dichiarare correttamente lo stato del rischio incombe solo sull'assicurato e non può essere trasferito al broker con effetto liberatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della compagnia assicuratrice, con compensazione tra le altre parti; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    La reticenza o dichiarazione inesatta dell'assicurato comporta l'annullamento del contratto e l'inoperatività della garanzia solo se è provata la sua obiettiva inesattezza, il dolo o la colpa grave e la sua decisività sul consenso dell'assicuratore; l'onere della prova grava sull'assicuratore.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente o incomprensibile; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio perché la decisione di appello era coerente e intelligibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate secondo i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; non è consentita in cassazione una nuova valutazione del merito travestita da violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto la decisione su una domanda o eccezione; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello aveva comunque affrontato il punto sostanziale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità del broker, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione dell'obbligo dichiarativo dell'assicurato.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di diligenza del mandatario/broker, ma la Corte ha ritenuto che ciò non sposti sull'intermediario l'obbligo di veridica dichiarazione del rischio.

  • art. 1759 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la responsabilità del mediatore/broker; la Corte ha ribadito che l'eventuale responsabilità dell'intermediario non elimina quella dell'assicurato verso l'assicuratore.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a escludere la responsabilità dell'assicurato per la reticenza nella dichiarazione del rischio.

  • legge n. 792 del 1984

    Richiamata dal ricorrente come disciplina dell'intermediazione assicurativa; la Corte non vi ha ravvisato un fondamento per trasferire sul broker l'obbligo dichiarativo imposto all'assicurato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione, la reticenza dell'assicurato rileva ai fini dell'annullamento del contratto e della perdita dell'indennizzo solo se l'assicuratore dimostra cumulativamente l'inesattezza o reticenza della dichiarazione, il dolo o la colpa grave dell'assicurato e la decisività della circostanza taciuta sulla formazione del consenso.
  • L'omessa indicazione di un precedente sinistro può essere giuridicamente rilevante anche se non esiste un nesso causale diretto tra il fatto taciuto e il sinistro denunciato, quando la circostanza omessa è idonea a incidere sulla valutazione del rischio e sulle condizioni di stipula.
  • L'assicurato non può sostituire alla propria dichiarazione un'autonoma valutazione discrezionale di ciò che sia o non sia rilevante per l'assicuratore, specie quando il questionario contrattuale richieda espressamente notizie su sinistri pregressi.
  • L'eventuale intervento del broker nella fase di compilazione della proposta o del questionario non libera l'assicurato dal proprio obbligo di verità e completezza verso l'assicuratore, salvo che emergano specifici profili di responsabilità dell'intermediario da far valere separatamente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la denuncia di violazione di legge o di omessa pronuncia quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato il punto controverso con motivazione coerente e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.