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Sentenza

Sentenza n. 876/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento di Ammonimento” n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato il -OMISSIS-; della Comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata il successivo -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore e comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, deducendo, tra l'altro, la violazione del diritto a essere personalmente ascoltato, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l'omesso esame delle persone informate e delle deduzioni svolte nella partecipazione procedimentale, la violazione dei principi di proporzionalità, equità e bilanciamento, nonché l'omessa considerazione dell'istanza di bonaria composizione. Il ricorrente ha contestato l'esistenza di condotte persecutorie, evidenziando che i contatti telefonici e tramite messaggi erano proseguiti reciprocamente anche dopo la fine della relazione e che vi erano stati incontri consensuali. Ha inoltre sostenuto che le conversazioni prodotte dimostrassero l'assenza di uno stato di ansia o paura e l'incompatibilità tra il comportamento della controinteressata e la rappresentazione di una situazione di pericolo. L'Amministrazione aveva fondato l'ammonimento sull'invio insistente di messaggi e telefonate, sulla presenza del ricorrente presso l'abitazione della controinteressata, sull'invio di regali e su alcune condotte e dichiarazioni ritenute indicative di possessività e minaccia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato il provvedimento di ammonimento. Il Collegio ha premesso che l'ammonimento ha funzione cautelare e preventiva e non richiede la prova piena necessaria per una condanna penale, ma presuppone comunque un quadro indiziario attendibile, idoneo a rendere verosimile l'esistenza di comportamenti reiterati, anomali, minacciosi o molesti, capaci di determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura e potenzialmente degenerare in condotte penalmente rilevanti. Nel caso concreto, i messaggi depositati dall'Amministrazione e dal ricorrente, non contestati dall'Amministrazione, evidenziavano un rapporto caratterizzato da oscillazioni emotive, contraddizioni, contatti reciproci protrattisi anche dopo la cessazione della relazione e incontri successivi consensuali. Le conversazioni mostravano inoltre che la controinteressata aveva più volte escluso di considerare il ricorrente pericoloso, aveva mantenuto contatti e prospettato ulteriori occasioni d'incontro. La condotta relativa alla cintura era avvenuta durante la frequentazione erotica, con consenso non contestato, mentre gli incontri successivi alla fine della relazione non erano stati accompagnati dalla percezione di violenza o minaccia. Tali elementi avrebbero dovuto essere approfonditamente valutati nella fase istruttoria e motivazionale; l'Amministrazione non poteva limitarsi a recepire acriticamente il racconto della presunta vittima senza verificare gli elementi contrari e senza acquisire riscontri idonei a confermare il dedotto stato di paura e il pericolo per l'incolumità. La motivazione è stata quindi ritenuta stereotipata e sostenuta da un'istruttoria insufficiente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009

    Il provvedimento di ammonimento ha funzione cautelare e preventiva e presuppone un quadro indiziario idoneo a rendere verosimile l'esistenza di atti persecutori.

    L'ammonimento non richiede l'acquisizione della prova piena necessaria per la condanna penale, ma richiede elementi indiziari dotati di adeguata attendibilità circa la reiterazione di condotte anomale, minacciose o moleste e la loro idoneità a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione dell'ammonimento deve dare conto dell'istruttoria svolta e dei presupposti concreti da cui l'Amministrazione desume la condotta persecutoria e il conseguente stato di ansia o paura; una motivazione stereotipata e non confrontata con gli elementi contrari è insufficiente.

  • artt. 7-10 l. n. 241/1990

    Le deduzioni e gli elementi prodotti dall'interessato nella partecipazione procedimentale devono essere esaminati effettivamente e valutati nell'istruttoria e nella motivazione finale.

  • art. 1, comma 2, TULPS

    Il riferimento all'istanza di bonaria composizione è stato dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non enuncia una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di ammonimento per atti persecutori, pur avendo natura cautelare e preventiva e non richiedendo la prova piena necessaria per una condanna penale, è legittimo solo in presenza di un quadro indiziario attendibile che renda verosimile una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, idonea a determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e paura e potenzialmente degenerare in reati.
  • Nell'istruttoria preordinata all'ammonimento l'amministrazione deve valutare complessivamente tutti gli elementi disponibili, comprese le comunicazioni e le deduzioni dell'interessato, senza recepire acriticamente la sola ricostruzione della persona richiedente.
  • La prosecuzione reciproca dei contatti dopo la cessazione di una relazione e la partecipazione consensuale a successivi incontri costituiscono elementi potenzialmente incompatibili con la configurazione di un perdurante e grave stato di ansia o paura e devono essere specificamente ponderati nella motivazione dell'ammonimento.
  • Condotte avvenute nel corso di una relazione consensuale, ove non siano accompagnate da elementi indicativi di violenza o minaccia e siano state rappresentate come consensuali, non possono sorreggere da sole un provvedimento di ammonimento senza una puntuale valutazione del relativo contesto.
  • La motivazione dell'ammonimento è illegittima per difetto di istruttoria quando omette di confrontarsi con elementi documentali rilevanti e con circostanze idonee a porre in dubbio l'esistenza della condotta persecutoria o dello stato di paura posto a fondamento della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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