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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.06.2024.

Giustizia amministrativa202501170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 814/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 814/2024, divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 5 novembre 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore ipotesi di inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto degli importi eventualmente già corrisposti dall'amministrazione, che devono essere detratti da quanto ancora dovuto in esecuzione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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