Ordinanza n. 1766/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della disposizione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 4525/2025 del 7 novembre 2025, comunicata con nota dell’11 novembre 2025, recante l’aggiudicazione – non efficace – in favore di Idealservice società cooperativa del servizio di pulizia e igiene ambientale presso gli edifici della città universitaria e le sedi esterne di Roma; - degli atti richiamati in tale disposizione del 7 novembre 2025 n. 4525; - della nota dell’11 novembre 2025; - della disposizione del 26 novembre 2025 prot. 174318 e degli atti ivi richiamati; - dei verbali di gara e della graduatoria finale in parte qua; - di tutti gli atti relativi alla verifica di anomalia dell’offerta della Idealservice società cooperativa, ivi compresi in parte qua i verbali relativi alle sedute riservate n. 1 del 4 dicembre 2024 e n. 2 del 28 marzo 2025; - di tutti gli atti prodromici, connessi o, comunque, consequenziali nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto e per il subentro e per il risarcimento danni in forma specifica, consistente nell’aggiudicazione dell’appalto, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione non efficace del servizio quinquennale di pulizia e igiene ambientale in favore dell'operatore economico controinteressato, con connessi atti di verifica dell'anomalia, graduatoria e successivi adempimenti per il subentro
Esito
La controversia
Il ricorrente, classificatosi terzo nella graduatoria della gara indetta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l'affidamento quinquennale del servizio di pulizia e igiene ambientale, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico controinteressato, nonché gli atti connessi, inclusi quelli relativi alla verifica di anomalia dell'offerta, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica. L'aggiudicazione era stata adottata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato l'esclusione dell'operatore economico risultato aggiudicatario. Tale sentenza era stata a sua volta appellata dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato. Il TAR ha rilevato che l'appello pendente riguarda la legittimità del provvedimento di esclusione dell'aggiudicatario e costituisce questione pregiudiziale rispetto alla validità dell'aggiudicazione oggi impugnata.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso e le domande di inefficacia, subentro e risarcimento. Ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il presente giudizio e l'appello pendente davanti al Consiglio di Stato: l'eventuale conferma o riforma della sentenza che aveva annullato l'esclusione dell'operatore economico aggiudicatario incide direttamente sulla sorte dell'aggiudicazione successivamente adottata in suo favore. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. Il TAR ha inoltre precisato che, ai fini della prosecuzione, le parti dovranno chiedere la fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definirà l'appello, e non dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione. Resta applicabile anche l'art. 80, comma 3-bis, c.p.a., che consente al Presidente di disporre verifiche sulla persistenza delle ragioni della sospensione e prevede la fissazione d'ufficio dell'udienza decorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata
Consente la sospensione facoltativa del processo quando esiste un rapporto di pregiudizialità e la decisione rilevante, non ancora passata in giudicato, è stata impugnata.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile, incluso l'art. 337, comma 2.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone alle parti di chiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso entro il termine di legge, decorrente dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale.
art. 80, comma 3-bis, c.p.a.
in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni
Prevede strumenti di verifica della persistenza della causa di sospensione e la fissazione d'ufficio dell'udienza dopo la cessazione delle ragioni sospensive.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo amministrativo è ammissibile quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, tale che la decisione del giudizio pregiudiziale possa condizionare concretamente l'esito dell'altro, e la sentenza pregiudiziale non sia ancora passata in giudicato perché impugnata.
- È configurabile un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio avente a oggetto l'aggiudicazione adottata in favore di un operatore economico e il giudizio relativo alla legittimità dell'annullamento del provvedimento che ne aveva disposto l'esclusione, quando l'aggiudicazione costituisca conseguenza dell'esito del secondo giudizio.
- In caso di sospensione del processo amministrativo per pendenza di un giudizio pregiudiziale, il termine per chiedere la prosecuzione può essere fatto decorrere dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale, così da evitare che il processo resti in quiescenza sine die per inerzia o mancata comunicazione delle parti.
- La disciplina dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. si applica anche ai processi sospesi e consente al Presidente di verificare d'ufficio la persistenza delle ragioni della sospensione, con fissazione d'ufficio dell'udienza decorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.
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