Cassazione Civile, Sentenza n. 10302/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 18181/2021 della Corte di Cassazione (che aveva rigettato il ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR). Oggetto: accertamento IRPEF 2009 per somme risultanti dalla "lista Falciani" e da una "fiche" della filiale HSBC di Ginevra; la ricorrente deduce errore di fatto ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4) c.p.c., sostenendo di aver prodotto in sede amministrativa e giudiziale giustificazioni e documenti che avrebbero dimostrato la non riconducibilità delle somme alla sua persona e contestando l'utilizzabilità/valore probatorio della "fiche".
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non sussistere un errore di fatto revocatorio: la presunta omissione da parte del giudice era una valutazione discrezionale e non una svista oggettiva; inoltre la questione della titolarità/disponibilità delle somme avrebbe dovuto essere dedotta nel ricorso per cassazione e non in revocazione. È stata rigettata anche la richiesta di sospensione/estinzione del giudizio per definizione agevolata (legge n.197/2022), ritenendo la definizione non applicabile al presente giudizio. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in € 5.800,00 per onorari, oltre spese) e adempimenti relativi al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c. (revocazione per errore di fatto)
La Corte richiama i requisiti stringenti dell'errore di fatto revocatorio: deve trattarsi di errore oggettivo/di percezione o svista immediatamente desumibile dagli atti, essenziale e decisivo per la decisione; non sono ammissibili censure che in realtà impugnino valutazioni giudiziali o questioni di merito già deducibili con gli ord. mezzi di impugnazione.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti del termine per la revocazione e alla possibilità che il passaggio in giudicato sopravvenga nonostante la pendenza del termine per revocazione; la definizione agevolata non sospende automaticamente giudizi la cui unica impugnazione residua è la revocazione.
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 231 ss.) - "definizione agevolata"
La norma di definizione agevolata delle liti fiscali è stata ritenuta non applicabile al giudizio di revocazione che non concerne i carichi a ruolo e riguarda l'accertamento sostanziale; inoltre la definizione agevolata vale per controversie ancora impugnabili con mezzi ordinari, non per quelle il cui unico rimedio è la revocazione.
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022
Richiamato per spiegare i limiti soggettivi/oggettivi della definizione agevolata: la disciplina riguarda carichi affidati all'agente della riscossione e non il merito dell'accertamento impugnato in revocazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento del contributo unificato per la presente impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è rimedio eccezionale: ammissibile solo per errori oggettivi, immediatamente desumibili dagli atti (svista o contraddizione formale), essenziali e decisivi per la decisione; non serve a rimettere in discussione valutazioni giudiziali o questioni di merito che potevano essere impugnate con gli ordinari mezzi.
- Le prove tratte dalla cosiddetta "lista Falciani" o da "fiche" bancarie possono avere valore indiziario e essere utilizzate per formare presunzioni fiscali; tuttavia la loro efficacia dipende anche dall'assenza di adeguate giustificazioni da parte del contribuente: se il contribuente non riesce a confutare l'indizio, il giudice può ritenere provata la situazione fiscale contestata.
- Questioni sulla titolarità o sulla effettiva disponibilità delle somme (fatti di fatto rilevanti) devono essere dedotte tempestivamente con i mezzi idonei (es. ricorso per cassazione) e non possono essere trasformate in motivi di revocazione se non erano stati specificamente impugnati nella fase di legittimità.
- La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 non sospende né estingue automaticamente procedimenti di revocazione; si applica limitatamente alle controversie e ai carichi per i quali la legge espressamente consente la definizione (in genere carichi affidati alla riscossione e controversie ancora impugnabili con mezzi ordinari).
- In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione il ricorrente è di regola condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
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