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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10302/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 18181/2021 della Corte di Cassazione (che aveva rigettato il ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR). Oggetto: accertamento IRPEF 2009 per somme risultanti dalla "lista Falciani" e da una "fiche" della filiale HSBC di Ginevra; la ricorrente deduce errore di fatto ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4) c.p.c., sostenendo di aver prodotto in sede amministrativa e giudiziale giustificazioni e documenti che avrebbero dimostrato la non riconducibilità delle somme alla sua persona e contestando l'utilizzabilità/valore probatorio della "fiche".

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non sussistere un errore di fatto revocatorio: la presunta omissione da parte del giudice era una valutazione discrezionale e non una svista oggettiva; inoltre la questione della titolarità/disponibilità delle somme avrebbe dovuto essere dedotta nel ricorso per cassazione e non in revocazione. È stata rigettata anche la richiesta di sospensione/estinzione del giudizio per definizione agevolata (legge n.197/2022), ritenendo la definizione non applicabile al presente giudizio. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in € 5.800,00 per onorari, oltre spese) e adempimenti relativi al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c. (revocazione per errore di fatto)

    La Corte richiama i requisiti stringenti dell'errore di fatto revocatorio: deve trattarsi di errore oggettivo/di percezione o svista immediatamente desumibile dagli atti, essenziale e decisivo per la decisione; non sono ammissibili censure che in realtà impugnino valutazioni giudiziali o questioni di merito già deducibili con gli ord. mezzi di impugnazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del termine per la revocazione e alla possibilità che il passaggio in giudicato sopravvenga nonostante la pendenza del termine per revocazione; la definizione agevolata non sospende automaticamente giudizi la cui unica impugnazione residua è la revocazione.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 231 ss.) - "definizione agevolata"

    La norma di definizione agevolata delle liti fiscali è stata ritenuta non applicabile al giudizio di revocazione che non concerne i carichi a ruolo e riguarda l'accertamento sostanziale; inoltre la definizione agevolata vale per controversie ancora impugnabili con mezzi ordinari, non per quelle il cui unico rimedio è la revocazione.

  • art. 1, comma 236, legge n. 197/2022

    Richiamato per spiegare i limiti soggettivi/oggettivi della definizione agevolata: la disciplina riguarda carichi affidati all'agente della riscossione e non il merito dell'accertamento impugnato in revocazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento del contributo unificato per la presente impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è rimedio eccezionale: ammissibile solo per errori oggettivi, immediatamente desumibili dagli atti (svista o contraddizione formale), essenziali e decisivi per la decisione; non serve a rimettere in discussione valutazioni giudiziali o questioni di merito che potevano essere impugnate con gli ordinari mezzi.
  • Le prove tratte dalla cosiddetta "lista Falciani" o da "fiche" bancarie possono avere valore indiziario e essere utilizzate per formare presunzioni fiscali; tuttavia la loro efficacia dipende anche dall'assenza di adeguate giustificazioni da parte del contribuente: se il contribuente non riesce a confutare l'indizio, il giudice può ritenere provata la situazione fiscale contestata.
  • Questioni sulla titolarità o sulla effettiva disponibilità delle somme (fatti di fatto rilevanti) devono essere dedotte tempestivamente con i mezzi idonei (es. ricorso per cassazione) e non possono essere trasformate in motivi di revocazione se non erano stati specificamente impugnati nella fase di legittimità.
  • La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 non sospende né estingue automaticamente procedimenti di revocazione; si applica limitatamente alle controversie e ai carichi per i quali la legge espressamente consente la definizione (in genere carichi affidati alla riscossione e controversie ancora impugnabili con mezzi ordinari).
  • In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione il ricorrente è di regola condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione.

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