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Ordinanza

Ordinanza n. 682/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, unitamente al diniego di condono edilizio e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 48 del 23 ottobre 2024, avente a oggetto opere eseguite senza titoli abilitativi e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre impugnato il diniego di condono edilizio relativo a una domanda presentata nel 2004, il relativo preavviso di diniego e gli ulteriori atti comunali connessi, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il giudizio è connesso a un separato ricorso, avente a oggetto il diniego di condono e l’accertamento del silenzio-assenso relativo alla realizzazione di un parcheggio esterno aperto con opere di livellamento mediante posa di pietrisco. Nel frattempo, la ZES ha rilasciato un’autorizzazione unica per la realizzazione di un parcheggio auto multipiano nella medesima area; tale autorizzazione è stata impugnata dal Comune con ricorso straordinario, con richiesta di misure cautelari.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le impugnazioni, né ha definito la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso sul condono. Ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per valutare gli effetti dell’autorizzazione unica rilasciata dalla ZES, sulla quale pende un ricorso straordinario promosso dal Comune con richiesta cautelare. Ha inoltre rilevato la connessione con il separato giudizio R.G. n. 901/2024, ritenuto pregiudiziale, disponendo la trattazione congiunta delle cause alla medesima udienza pubblica. Ogni valutazione sulla procedibilità delle impugnazioni, sul merito e sulle spese è stata riservata. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 maggio 2027.

Massime di principio

  • Quando un giudizio di annullamento di un’ordinanza di demolizione è strettamente connesso a un separato giudizio relativo al diniego di condono o alla formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza, il giudice può disporre la trattazione congiunta delle cause, ove la decisione dell’uno possa incidere sulla procedibilità o sul merito dell’altro.
  • La sopravvenienza di un’autorizzazione amministrativa potenzialmente incidente sull’assetto edilizio oggetto della controversia, quando l’autorizzazione sia a sua volta contestata in altro giudizio ancora pendente, può giustificare il rinvio della trattazione per consentire al giudice di valutarne gli effetti.
  • In presenza di una questione pregiudiziale pendente in un giudizio connesso, il giudice può rinviare la causa senza pronunciarsi sulle condizioni di procedibilità, sul merito e sulle spese, riservando tali valutazioni alla successiva trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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