Cassazione Penale, Sentenza n. 19781/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Parlato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva accolto l'appello del PM reintegrando il divieto di dimora in Sortino. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe riprodotto argomentazioni già ritenute insufficienti dalla decisione rescindente e si sarebbe basato su due episodi e conversazioni captate (marzo e aprile 2021) privi di efficacia probatoria e generici, non adeguatamente collegati a concreti profili di pericolo di reiterazione; (2) violazione dell'art. 289, comma 3, c.p.p., sostenendo che il divieto di dimora si tradurrebbe in una misura interdittiva non compatibile con cariche elettive ricoperte per diretta investitura popolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il motivo: la motivazione del Tribunale di Catania è risultata incongruente e sostanzialmente riproduttiva dei 'vuoti argomentativi' già evidenziati nella precedente decisione rescindente. In particolare, i fatti più gravi originari (2020) e le dimissioni della persona beneficiaria del presunto favoritismo (Marchica) non erano stati valutati come elementi idonei a dimostrare un pericolo di reiterazione attuale; le nuove emergenze indicate (conversazioni del 2021) costituiscono sospetti non sviluppati dall'accusa e non adeguatamente motivati. Per tali ragioni l'annullamento è stato disposto senza rinvio.
Norme richiamate
art. 310 cod.proc.pen.
Richiamato solo per spiegare la costituzione del Tribunale che ha deciso in data 16 novembre 2023; utilizzato come riferimento procedurale sulla composizione del collegio.
art. 289 comma 3 cod.proc.pen.
Riproposto dal ricorrente per sostenere che il divieto di dimora, se tradotto in efficace interdizione alla carica elettiva, sarebbe problematico; la Corte non ha risolto il profilo di merito su questa questione, avendo annullato per vizi di motivazione sul tema del pericolo di reiterazione.
Sentenza Cassazione n. 29599 del 2023
Decisone rescindente che aveva già annullato una precedente ordinanza del Tribunale di Catania e rinviato per nuovo esame; da quella decisione la Corte aveva sottolineato l'assenza di esigenze cautelari specialpreventive attuali, considerato che i fatti principali risalivano al 2020 e le dimissioni della Marchica attenuavano il rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Per confermare o reintrodurre misure cautelari basate su pericolo di reiterazione è necessario motivare in modo congruo e specifico l'attualità del pericolo: fatti remoti nel tempo (es. 2020) richiedono elementi nuovi e concreti che dimostrino continuità o attualità del rischio.
- Conversazioni intercettate o indizi generici non collegati a contestazioni di reato specifiche e non sviluppati dall'accusa non sono sufficienti, da soli, a fondare la misura cautelare; il giudice deve esplicitare il nesso causale tra indizi e pericolo concreto.
- Se la motivazione del provvedimento riproduce vuoti argomentativi già censurati da una sentenza di annullamento, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando l'ulteriore decisione non colma le carenze logico-giuridiche.
- Le misure che abbiano effetti interdittivi su cariche elettive richiedono un'attenzione particolare: va valutata la compatibilità con le garanzie previste per le cariche conferite per investitura popolare (possibile profilo di illegittimità se la misura equivale a un'interdizione).
- In difesa di soggetti eletti, è strategico contestare non solo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato ma anche la mancata prova dell'attualità del pericolo di reiterazione e l'eventuale sproporzione degli effetti della misura rispetto alla tutela della funzione elettiva.
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