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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27105/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dal proprietario di un terreno per ottenere la demolizione di un manufatto edificato su una porzione del fondo, già condotto in affitto dall'ascendente dei ricorrenti. Gli eredi del conduttore avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione del terreno, sostenendo di averne acquistato la proprietà per possesso ultraventennale, quantomeno con riferimento all'area occupata dal manufatto e alle immediate pertinenze usate per il ricovero degli animali. La Corte d'appello ha escluso l'usucapione ritenendo che, al momento della restituzione dei terreni, il possessore si fosse impegnato a demolire le baracche dopo la dismissione del bestiame, e ha qualificato tale impegno come riconoscimento dell'altrui diritto idoneo a interrompere il termine utile per usucapire. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la promessa di demolizione non avesse i requisiti di univocità necessari per integrare un riconoscimento del diritto altrui; che potesse essere letta come mero intento di regolarizzazione urbanistica o rispetto delle distanze; che, comunque, si trattasse di promessa unilaterale atipica priva di efficacia obbligatoria e dunque inidonea a interrompere l'usucapione; e che le vicende conciliative richiamate dalla sentenza non fossero pertinenti e non potessero estendersi a uno dei soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, perché non era stata contestata la conformità della copia notificata all'originale e, in ogni caso, la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo anche nel rito telematico. Nel merito, la Corte ha affermato che il riconoscimento del diritto altrui, quale causa interruttiva dell'usucapione, non è un atto negoziale ma un atto giuridico in senso stretto che richiede una dichiarazione univoca e consapevolmente ricognitiva. Applicando tale principio, ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui l'impegno assunto dal possessore, nel contesto della restituzione del terreno al proprietario, a demolire il manufatto era incompatibile con la volontà di continuare a possedere uti dominus e integrava quindi un riconoscimento dell'altrui diritto idoneo a interrompere il decorso dell'usucapione. Ha inoltre considerato ultronee e non decisive le ulteriori deduzioni del ricorso sulle vicende conciliative e sulle norme sulle distanze. Ricorso rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • artt. 1165 e 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore può interrompere il termine utile per l'usucapione.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto altrui, se chiaro, specifico e univoco, interrompe la prescrizione; l'indagine sulla sua sussistenza è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione dell'usucapione, il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore non richiede formule sacramentali, ma deve emergere da una dichiarazione o da un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di continuare a possedere come proprietario.
  • Il riconoscimento del diritto altrui non è un negozio giuridico, bensì un atto giuridico in senso stretto; la sua esistenza va accertata dal giudice di merito in base al contesto concreto e alla significazione univoca del comportamento tenuto.
  • Un impegno assunto dal possessore, nel contesto della restituzione del bene al proprietario, a rimuovere il manufatto abusivamente realizzato può integrare riconoscimento dell'altrui diritto se, per le circostanze del caso, risulta incompatibile con la persistenza di un possesso uti dominus.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di merito che, con motivazione congrua e non contraddittoria, qualifichi un comportamento come riconoscimento del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.
  • Le argomentazioni del ricorso che attaccano passaggi meramente incidentali della motivazione, privi di autonoma portata decisoria, sono inammissibili perché non idonee a scalfire la ratio decidendi.
  • La nullità della notificazione del ricorso può essere irrilevante se la parte destinataria non contesta la conformità della copia notificata all'originale e, comunque, la nullità è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniNotificazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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