Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
Il conducente di un veicolo chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro con un capriolo improvvisamente invasivo della carreggiata in territorio marchigiano. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata: il tribunale aveva escluso la responsabilità della Regione, ritenendo non provata la sua colpa e valorizzando anche la mancata dimostrazione della prudenza di guida del danneggiato, oltre al fatto che la Regione non fosse proprietaria della strada. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 2052 c.c. per avere il giudice d'appello applicato la disciplina generale dell'art. 2043 c.c. anziché la responsabilità da animali; 2) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 2052 c.c. per non avere il giudice valorizzato le prove offerte; 3) omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, del regolamento del codice della strada, sostenendo comunque la prova della responsabilità. La Regione ha resistito, anche eccependo il difetto di legittimazione passiva e il giudicato interno sulla qualificazione ex art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva inquadrato la fattispecie nell'art. 2043 c.c. anziché nell'art. 2052 c.c. e che, per conseguenza, aveva applicato in modo scorretto il riparto dell'onere della prova. Ha affermato che, nei danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione è quello dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva della Regione quale soggetto pubblico competente alla gestione della fauna; il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento e la riconducibilità dell'animale a fauna selvatica protetta, mentre l'ente deve provare il caso fortuito. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
Si applica ai danni cagionati da fauna selvatica; il criterio di imputazione non si fonda sulla custodia ma sulla proprietà o utilizzazione dell'animale, con prova liberatoria del caso fortuito a carico dell'ente.
art. 2043 c.c.
Non è la norma corretta per imputare la responsabilità per danni da fauna selvatica, salvo diversa ricostruzione non accolta dalla Corte nel caso concreto.
art. 2054 c.c., comma 1
Il conducente che invochi il risarcimento deve allegare e dimostrare di avere adottato ogni opportuna cautela nella guida, soprattutto se la presenza di fauna è nota o segnalata.
art. 113 c.p.c.
È richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione di legge processuale.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nei motivi di ricorso per lamentare il mancato utilizzo delle prove offerte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato quale vizio di violazione di legge dedotto con il primo, secondo e quarto motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.
art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)
È richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma il relativo esame è stato assorbito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
L. n. 157 del 1992
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici.
Massime di principio
- Nei sinistri causati da fauna selvatica la responsabilità della pubblica amministrazione va ricondotta all'art. 2052 c.c., non all'art. 2043 c.c., poiché il criterio di imputazione deriva dalla relazione con l'animale e non da un generico dovere di custodia della strada.
- Nell'azione risarcitoria per danni da animale selvatico il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell'animale e danno e la riconducibilità dell'animale a fauna selvatica protetta; incombe poi sull'ente convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
- Nel sinistro tra veicolo e animale selvatico concorrono le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., sicché occorre valutare separatamente il superamento di entrambe, senza reciproca elisione.
- La scelta tra applicare l'art. 2043 c.c. e l'art. 2052 c.c. in una controversia da fauna selvatica incide sul riparto dell'onere della prova e non integra, di per sé, questione di giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda.
- Il conducente che agisca per il risarcimento deve dimostrare anche di avere tenuto una condotta di guida prudente e adeguata, specie quando la possibile presenza di animali selvatici sia nota o segnalata.
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