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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente)

La controversia

Il conducente di un veicolo chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro con un capriolo improvvisamente invasivo della carreggiata in territorio marchigiano. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata: il tribunale aveva escluso la responsabilità della Regione, ritenendo non provata la sua colpa e valorizzando anche la mancata dimostrazione della prudenza di guida del danneggiato, oltre al fatto che la Regione non fosse proprietaria della strada. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 2052 c.c. per avere il giudice d'appello applicato la disciplina generale dell'art. 2043 c.c. anziché la responsabilità da animali; 2) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 2052 c.c. per non avere il giudice valorizzato le prove offerte; 3) omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, del regolamento del codice della strada, sostenendo comunque la prova della responsabilità. La Regione ha resistito, anche eccependo il difetto di legittimazione passiva e il giudicato interno sulla qualificazione ex art. 2043 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva inquadrato la fattispecie nell'art. 2043 c.c. anziché nell'art. 2052 c.c. e che, per conseguenza, aveva applicato in modo scorretto il riparto dell'onere della prova. Ha affermato che, nei danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione è quello dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva della Regione quale soggetto pubblico competente alla gestione della fauna; il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento e la riconducibilità dell'animale a fauna selvatica protetta, mentre l'ente deve provare il caso fortuito. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Si applica ai danni cagionati da fauna selvatica; il criterio di imputazione non si fonda sulla custodia ma sulla proprietà o utilizzazione dell'animale, con prova liberatoria del caso fortuito a carico dell'ente.

  • art. 2043 c.c.

    Non è la norma corretta per imputare la responsabilità per danni da fauna selvatica, salvo diversa ricostruzione non accolta dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 2054 c.c., comma 1

    Il conducente che invochi il risarcimento deve allegare e dimostrare di avere adottato ogni opportuna cautela nella guida, soprattutto se la presenza di fauna è nota o segnalata.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione di legge processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso per lamentare il mancato utilizzo delle prove offerte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale vizio di violazione di legge dedotto con il primo, secondo e quarto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)

    È richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.

  • L. n. 157 del 1992

    Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici.

Massime di principio

  • Nei sinistri causati da fauna selvatica la responsabilità della pubblica amministrazione va ricondotta all'art. 2052 c.c., non all'art. 2043 c.c., poiché il criterio di imputazione deriva dalla relazione con l'animale e non da un generico dovere di custodia della strada.
  • Nell'azione risarcitoria per danni da animale selvatico il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell'animale e danno e la riconducibilità dell'animale a fauna selvatica protetta; incombe poi sull'ente convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
  • Nel sinistro tra veicolo e animale selvatico concorrono le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., sicché occorre valutare separatamente il superamento di entrambe, senza reciproca elisione.
  • La scelta tra applicare l'art. 2043 c.c. e l'art. 2052 c.c. in una controversia da fauna selvatica incide sul riparto dell'onere della prova e non integra, di per sé, questione di giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda.
  • Il conducente che agisca per il risarcimento deve dimostrare anche di avere tenuto una condotta di guida prudente e adeguata, specie quando la possibile presenza di animali selvatici sia nota o segnalata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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