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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-380/24

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 2 July 2025. — Camilla and Marc Operations Pty Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark C&M – Earlier EU word mark C&A – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Visual and phonetic similarity – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-380/24

Giurisprudenza europea62024TJ0380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto parzialmente l'opposizione di C&A AG contro il segno "C&M" per prodotti di classe 25. Ha ritenuto corretta la valutazione di somiglianza visiva e fonetica tra i segni e decisivo il forte carattere distintivo del marchio anteriore "C&A" per l'abbigliamento. Ne consegue la conferma del rischio di confusione e la condanna della ricorrente alle spese.

Marchi dell'Unione europea: conferma della sussistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo "C&M" e il marchio anteriore "C&A" per capi di abbigliamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell'EUIPO abbia correttamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che, per i prodotti della classe 25 identici o simili all'abbigliamento coperto dal marchio anteriore, esista un rischio di confusione tra il segno figurativo "C&M" e il marchio verbale anteriore "C&A", nonostante la diversa lettera finale, l'uso di una grafica standard e le peculiarità invocate del settore moda.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, quando i prodotti sono in parte identici o simili e il marchio anteriore gode di elevata distintività acquisita, una differenza limitata a una sola lettera non esclude il rischio di confusione se i segni condividono la struttura complessiva, due terzi della lunghezza e un'impressione visiva e fonetica mediamente simile. La stilizzazione standard del marchio figurativo non è idonea a neutralizzare tale somiglianza; non rilevano, senza prova specifica, pratiche di settore asserite dalla richiedente, né può parlarsi di monopolio sul segmento "C&", poiché la tutela riguarda solo la combinazione concreta di elementi valutata caso per caso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra i segni "C&M" e "C&A"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale, Terza Sezione, esamina se il segno figurativo "C&M" possa essere registrato per prodotti di abbigliamento in presenza del marchio anteriore verbale "C&A".

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente, Camilla and Marc Operations Pty Ltd, aveva designato l'Unione europea in una registrazione internazionale del segno figurativo "C&M" per prodotti delle classi 18 e 25, tra cui, per la classe 25, "clothing, footwear, headgear, belts (clothing)". C&A AG ha proposto opposizione fondandola sui marchi UE anteriori verbali "C&A" registrati, invocando i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

L'Opposition Division aveva accolto solo parzialmente la richiesta di prova dell'uso genuino, ritenendo dimostrato l'uso effettivo solo del marchio n. 105 882 e solo per "clothing". Aveva quindi respinto integralmente l'opposizione. In appello, la Commissione di ricorso ha limitato il riesame al solo rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e ha ritenuto sussistente il rischio di confusione per i prodotti della classe 25 coperti dal segno richiesto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare ha sostenuto che la Commissione di ricorso:

  • non avrebbe tenuto conto di tutti i fattori pertinenti;
  • avrebbe erroneamente riscontrato una somiglianza visiva e fonetica tra i segni;
  • non avrebbe considerato le pratiche del settore moda, dove sarebbe frequente l'uso di coppie di iniziali separate da ampersand;
  • avrebbe finito per riconoscere a C&A AG un monopolio di fatto sull'elemento "C&".

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico. Ricorda inoltre che il rischio di confusione è globale e comprende il rischio di associazione, dovendo essere valutato tenendo conto di tutti i fattori del caso concreto e dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è il pubblico generale dell'Unione con un livello di attenzione medio, trattandosi di beni di consumo ordinario. Conferma anche la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i prodotti della classe 25 coperti dal segno richiesto sono, in parte, identici e, in parte, simili all'"clothing" coperto dal marchio anteriore. Le differenze relative ai prodotti della classe 18 non incidono sul giudizio, poiché nel presente giudizio è rilevante solo il segmento della classe 25.

Somiglianza visiva dei segni

Per il Tribunale, i segni coincidono nei primi due caratteri e divergono solo nel terzo. Richiamando la giurisprudenza, afferma che non esiste una regola assoluta secondo cui il consumatore presta sempre maggiore attenzione all'inizio del segno; conta l'impressione d'insieme. Nel caso di specie, la somiglianza copre due terzi della lunghezza del segno e la struttura è identica; la differenza di una sola lettera non modifica in modo significativo l'impressione complessiva. La stilizzazione del segno richiesto è limitata a un carattere tipografico standard in grassetto e non incide sull'impressione globale. Ne deriva una somiglianza visiva almeno media.

Somiglianza fonetica e assenza di rilevanza concettuale

Anche sotto il profilo fonetico il Tribunale conferma la valutazione dell'EUIPO: due terzi dei segni si pronunciano nello stesso modo e la struttura identica in tre sillabe produce una somiglianza di intonazione e ritmo. Inoltre, nessuno dei due segni veicola un significato percepibile dal pubblico di riferimento, sicché il confronto concettuale è neutro e non altera il giudizio di somiglianza.

Distintività del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva accertato che il marchio anteriore "C&A" ha acquisito un elevato carattere distintivo per effetto dell'uso sul mercato e della reputazione nell'Unione per l'abbigliamento. Il Tribunale conferma tale accertamento e sottolinea che un marchio altamente distintivo beneficia di una protezione più ampia, con conseguente maggiore probabilità di confusione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ritiene che la combinazione tra somiglianza media dei segni, identità/somiglianza dei prodotti e forte distintività del marchio anteriore renda corretta la conclusione della Commissione di ricorso. Le differenze riscontrate non sono sufficienti a escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti della ricorrente relativi alle presunte prassi del settore moda, perché non supportati da elementi probatori idonei e comunque incompatibili con il fatto che il pubblico pertinente è quello generale, non un pubblico specializzato. Parimenti, l'argomento del "monopolio" sull'elemento "C&" è respinto: la decisione non attribuisce un diritto esclusivo su tale segmento astratto, ma tutela soltanto la specifica combinazione di elementi nel caso concreto.

Irrilevanza del richiamo ad altre decisioni

La Commissione di ricorso aveva menzionato, incidentalmente, una precedente decisione di un'altra Commissione di ricorso su segni simili. Il Tribunale osserva che l'EUIPO deve, per esigenze di parità di trattamento e buona amministrazione, prendere in considerazione le decisioni già adottate in casi analoghi. In ogni caso, il richiamo aveva natura meramente accessoria e, anche a volerlo ritenere erroneo, non sarebbe stato decisivo per l'esito.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Camilla and Marc Operations Pty Ltd a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da C&A AG. EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese, non essendosi tenuta udienza orale.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneabbigliamento e modaproprietà intellettuale

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