Cassazione Civile, Ordinanza n. 34122/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un utente di ottenere gli indennizzi automatici previsti dalla disciplina di settore per asserite irregolarità nella gestione della fornitura di gas: mancata emissione di fatture per un lungo periodo e mancata indicazione, nella fattura di chiusura, delle letture periodiche del misuratore. In primo grado la domanda era stata accolta e la fornitrice condannata al pagamento di un indennizzo equitativamente quantificato. In appello, invece, la sentenza è stata riformata perché il Tribunale ha ritenuto che l’indennizzo automatico per la mancata lettura del contatore spettasse solo in presenza di misuratore accessibile, circostanza non allegata né provata dall’utente, mentre dagli atti tecnici prodotti risultava la non accessibilità. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione della delibera ARERA n. 126/2004, sostenendo che il limite dell’accessibilità riguardasse solo l’indennizzo per mancata lettura e non anche quello per mancata fatturazione periodica; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le letture risultavano comunque effettuate e che ciò escludeva la non accessibilità del contatore, oltre a invocare regole contrattuali e di settore che avrebbero imposto la prova contraria alla società; 3) violazione di legge e nullità della motivazione, censurando la decisione del Tribunale per non aver chiarito l’applicabilità della vecchia e della nuova disciplina regolatoria e per aver ritenuto assorbita la questione del regime tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti precisati in motivazione, rigettando il terzo. Ha affermato che l’indennizzo automatico previsto dalla delibera ARERA non è limitato alla sola ipotesi di mancata lettura del misuratore accessibile, ma può spettare anche per la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica, che è autonomo rispetto alla lettura periodica. Ha inoltre chiarito che la lettura dei consumi può avvenire anche con modalità cooperative o secondo le condizioni contrattuali, sicché la mera esistenza di letture non prova di per sé l’accessibilità del contatore; tuttavia, per ottenere l’indennizzo legato alla mancata lettura, resta necessario allegare e provare che il misuratore fosse accessibile, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha deciso sulla base della ragione più liquida, assorbendo la questione dell’applicabilità del regime tariffario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 Delibera ARERA 126/2004
La norma impone di indicare nel contratto modalità e periodicità di rilevazione dei consumi, modalità di fatturazione e gli indennizzi automatici previsti per specifiche violazioni; la Corte ne distingue il contenuto relativo alla lettura da quello relativo alla fatturazione periodica.
art. 14 Delibera ARERA 126/2004
L’indennizzo automatico è previsto sia per la violazione delle clausole sulle modalità e periodicità di rilevazione dei consumi, sia per la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica; il limite dell’accessibilità del misuratore vale per il solo profilo della mancata lettura periodica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare l’interpretazione delle delibere ARERA.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame del fatto decisivo richiede specifiche allegazioni sul fatto, sul suo rilievo e sul momento del dibattito processuale; in difetto, il motivo non è scrutinabile nei termini prospettati.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è nulla se il giudice decide una questione assorbendone altre secondo la ragione più liquida, purché la decisione sia sorretta da una motivazione comprensibile.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio.
La Corte richiama il superamento dell’ordine logico-formale delle questioni quando si applica la ragione più liquida.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolatoria prevede indennizzi automatici per diverse violazioni contrattuali, occorre distinguere ciascun presupposto applicativo: il limite previsto per una fattispecie non si estende automaticamente alle altre se il testo regolatorio le disciplina separatamente.
- La mancata lettura periodica del misuratore e la mancata fatturazione periodica sono violazioni concettualmente distinte: la seconda può sussistere anche a prescindere dall’accessibilità del contatore e dall’effettiva lettura dei consumi.
- L’accessibilità del misuratore, quando prevista come condizione dell’indennizzo, costituisce fatto costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata da chi chiede l’indennizzo per mancata lettura.
- La sola produzione di letture effettuate non dimostra di per sé l’accessibilità del contatore, perché la rilevazione può avvenire anche con cooperazione dell’utente o secondo modalità contrattuali diverse dalla lettura autonoma del gestore.
- Nel motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato extratestuale da cui risulta e il momento in cui è stato discusso; altrimenti la censura è inidonea.
- Il giudice di merito può definire la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, assorbendo le altre, senza incorrere in vizio di motivazione quando la scelta è sorretta da un percorso argomentativo intellegibile.
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