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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2110/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel convenne Poste Italiane per il pagamento errato di un bonifico domiciliato di Euro 3.700 disposto tramite il servizio Banco Posta Impresa Online: la somma era stata incassata da persona diversa dal beneficiario indicato, che aveva esibito un documento ritenuto poi probabilmente falso. Genertel chiede il risarcimento della duplicazione del pagamento assumendo l'inadempimento di Poste per aver pagato a persona non legittimata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Il Tribunale di Trieste aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo il bonifico domiciliato un'operazione di delegazione di pagamento (ambito del mandato) e non assimilabile, ontologicamente, all'assegno non trasferibile disciplinato dall'art. 43, secondo comma, R.D. 21/12/1933 n.1736. Tuttavia, il giudice d'appello aveva comunque applicato il regime della responsabilità contrattuale: Poste doveva provare o l'esatto adempimento o, in alternativa, di aver usato la dovuta diligenza nell'identificazione del percettore. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che Poste avesse adempiuto all'obbligo di diligenza (verifica della corrispondenza tra i dati del flusso telematico e il documento esibito, riscontro di codice fiscale e della password per l'incasso, annotazione degli estremi nella quietanza), motivo per cui la domanda di Genertel è stata respinta. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili alcune censure e infondate quelle ammesse, confermando che la circolare ABI non ha portata precettiva e che la verifica mediante un documento apparentemente valido, integrata dal controllo di codice fiscale e parola chiave, può essere adeguata.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) - art. 43, secondo comma

    La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 43 (prevedente la responsabilità per pagamento dell'assegno a persona non legittimata) non è applicabile per analogia al bonifico domiciliato, perché quest'ultimo è una delegazione di pagamento regolata dal mandato e non un titolo di credito.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - art. 86

    Richiamato in motivazione per segnalare l'estensione di norme agli assegni circolari; comunque non applicato al bonifico domiciliato.

  • Codice civile - art. 1218

    Principio generale di responsabilità per inadempimento: il debitore deve provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. Applicato per valutare l'onere probatorio a carico di Poste.

  • Codice civile - art. 1176, secondo comma

    art. 1176, II comma cod. civ.

    Standard di diligenza del professionista/operatore: la diligenza richiesta a Poste era quella professionale e la Corte ha ritenuto che la verifica effettuata rientrasse in tale standard.

  • Codice civile - art. 1175

    Richiamato come principio generale di comportamento secondo buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto.

  • Codice civile - art. 2697

    Regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che l'onere probatorio della prova liberatoria grava su Poste ma che il giudice di merito può valersi di presunzioni e degli atti formali (es. quietanza) per accertare l'avvenuta verifica.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 35, comma 2

    Norme sui documenti di riconoscimento richiamate in sede di contrattazione tra le parti; la Corte ha ritenuto che il contratto non imponeva necessariamente la verifica di due documenti.

  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) - art. 12

    art. 12 Disp. sulla legge in generale

    Richiamato in relazione alla possibilità di ricorrere all'analogia; la Corte ha escluso la necessità di colmare la lacuna normativa per analogia all'art. 43.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    La circolare contiene una raccomandazione di best practice (richiedere due documenti d'identità) ma la Corte l'ha ritenuta non precettiva e priva di portata vincolante nel determinare lo standard di diligenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma processuale citata in relazione al contributo unificato che la ricorrente deve versare; questione meramente processuale.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato è tipicamente inquadrato come delegazione di pagamento (mandato) e non come titolo di credito: quindi si applicano le regole del mandato/contratto e non automaticamente le norme specifiche sugli assegni (art. 43 R.D. 1736).
  • In caso di pagamento a persona diversa dal beneficiario, l'istituto pagatore ha l'onere di provare alternativamente l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) oppure di aver operato con la diligenza professionale richiesta (art. 1176 II comma e art. 1218 c.c.).
  • La verifica dell'identità può essere adeguata anche mediante il controllo di un documento di identità apparentemente autentico integrato da altri elementi (es. codice fiscale, parola chiave comunicata dall'ordinante), specialmente quando le condizioni contrattuali o la piattaforma non consentono l'inserimento di ulteriori dati.
  • La circolare ABI e simili raccomandazioni non hanno valore precettivo: esse costituiscono indicazioni di best practice ma non impongono automaticamente obblighi giuridici più stringenti rispetto alle norme vigenti.
  • La conservazione della copia del documento esibito non è sempre obbligatoria; la sua mancata produzione può rendere più difficoltosa la prova, ma il giudice di merito può utilizzare presunzioni e gli elementi di fatto (es. annotazioni nella quietanza) per ritenere dimostrata la verifica effettuata.
  • Chi ordina un pagamento domiciliato dovrebbe inserire nella misura possibile tutti i dati utili a identificare il beneficiario (es. data di nascita, estremi documento) per ridurre il rischio di pagamenti a persone non legittimate; tuttavia l'operatore ricevente mantiene l'obbligo di diligenza professionale nell'identificazione.
  • In giudizio, l'accertamento sulla diligenza resta riservato al giudice di merito e viene sindacato dalla Cassazione solo in presenza di errori di diritto, violazione di principi o palese contrasto con gli standard sociali esistenti.

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