Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12702/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso il rigetto, 'de plano', della istanza di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo (provv. 18/09/2025). Denunciava: (1) la violazione degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., perché contro i provvedimenti adottati 'de plano' è esperibile l'opposizione avanti lo stesso giudice dell'esecuzione e non il ricorso per cassazione; (2) la violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., perché, se la opposizione fosse stata irregolarmente qualificata come ricorso per cassazione, il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte per competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché proceda alla fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. La Corte richiama il principio per cui i provvedimenti 'de plano' del giudice dell'esecuzione devono essere impugnati mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice e, se un ricorso per cassazione è stato proposto irregolarmente, deve essere riqualificato come opposizione (principio della conservazione degli atti e del favor impugnationis). Il motivo relativo alla mancata trasmissione degli atti è stato assorbito. Il provvedimento è quindi annullato e disposto il rinvio per consentire il riesame tramite opposizione camerale.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p., comma 1

    Regola la modalità con cui il giudice dell'esecuzione provvede in ordine all'estinzione della pena; la Corte interpreta il combinato disposto con l'art. 667, comma 4, nel senso che tali decisioni si comunicano al PM e si notificano all'interessato e contro di esse è esperibile l'opposizione.

  • art. 676 c.p.p., comma 4

    Consente al giudice dell'esecuzione di decidere 'de plano'; la Corte rileva che anche in questi casi il rimedio è l'opposizione avanti lo stesso giudice e non la cassazione.

  • art. 667 c.p.p., comma 4

    Prevede la procedura da seguire per la declaratoria di estinzione della pena quando non consegue a misure alternative; la Corte afferma che, se il giudice decide 'de plano', contro tale ordinanza è esperibile opposizione davanti al giudice dell'esecuzione che decide ai sensi dell'art. 666.

  • art. 666 c.p.p.

    Regola l'istruzione e la decisione sull'opposizione in camera di consiglio da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda che la opposizione dà luogo a udienza camerale e al riesame del provvedimento da parte del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata dalla ricorrente per censurare la decisione del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione dell'impugnazione come opposizione.

  • art. 568 c.p.p., comma 5

    Dispositivo relativo alla trasmissione per competenza alla Corte (o ad altra autorità), richiamato dalla ricorrente nel caso di riqualificazione del ricorso; la Corte ha considerato il primo motivo assorbente e dunque non ha approfondito ulteriormente la censura sulla trasmissione, ma richiama l'obbligo di garantire la competenza quando la fattispecie lo richiede.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta 'de plano' una istanza di declaratoria di estinzione della pena (art. 676, co. 4), il rimedio corretto è l'opposizione avanti lo stesso giudice e non il ricorso per cassazione.
  • Un ricorso per cassazione proposto irregolarmente contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere, di norma, ricondotto/riqualificato come opposizione (principio di conservazione degli atti e favor impugnationis), così da consentire il riesame in sede di merito.
  • Il giudice dell'esecuzione, una volta adita mediante opposizione, deve fissare la udienza camerale e procedere al riesame completo delle doglianze (art. 666 c.p.p.), perché il giudice di legittimità non può supplire alla cognizione piena del giudice di merito su questioni istruttorie.
  • Se, per errore, la parte o il giudice qualificano l'impugnazione come ricorso per cassazione e ciò comporta una questione di competenza, è necessario valutare la trasmissione degli atti alla Corte competente; tuttavia la preferenza è per la riqualificazione dell'impugnazione come opposizione quando possibile.
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione è fondamentale rispettare le garanzie procedurali (notifica, comunicazione al PM, fissazione dell'udienza) per non privare la parte della fase di riesame di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.