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Sentenza

Sentenza n. 3997/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, pubblicata in pari data sul sito web della medesima Regione Autonoma della Sardegna ed avente ad oggetto l'attuazione del payback ex art. 9 ter del D.L. 78/2015, con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 2.474,91 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate e, in particolare, dell'Allegato A alla medesima determinazione, recante "Elenco Quota Di Ripiano Annuale e Complessiva Per Fornitore"; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché: - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022.

Giustizia amministrativa202216630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con richiesta di pagamento di euro 2.474,91, nonché decreto ministeriale recante le linee guida e gli ulteriori atti presupposti relativi al superamento dei tetti di spesa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna relativa all'attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento insieme al decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, al decreto interministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa e agli ulteriori atti presupposti. I vizi dedotti erano qualificati come violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, non ulteriormente specificati nella sentenza.

La decisione

La ricorrente, con atto depositato il 5 gennaio 2026, ha dichiarato la cessata materia del contendere, richiamando la documentazione depositata il 12 dicembre 2025. Il TAR, rilevato il venir meno della materia del contendere, ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consente di definire il giudizio con sentenza quando viene meno l'interesse alla decisione per effetto di una sopravvenienza, senza pronuncia sul merito delle censure.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una situazione che elimina la materia del contendere, il giudice deve definire il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti.
  • La complessità delle questioni trattate può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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