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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30724/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto in leasing tre autovetture da una società finanziaria; il pagamento dei canoni era garantito da un amministratore fideiussore, che nel 2014 aveva conferito un immobile di sua proprietà in una società a cui partecipava. Successivamente, dal 2016, la società utilizzatrice aveva iniziato a non pagare i canoni. La finanziaria, a tutela del credito nascente dall'inadempimento, aveva promosso azione revocatoria ordinaria contro il conferimento immobiliare, deducendo che l'atto fosse stato preordinato a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale del futuro credito. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l'atto revocato era anteriore al credito e che, pertanto, occorreva provare una dolosa preordinazione non desumibile dal solo fatto che il conferente fosse amministratore sia della società debitrice sia della società destinataria del conferimento; hanno inoltre invocato un preteso contrasto con il fatto che la finanziaria aveva continuato a concedere credito alla società, indice della sua supposta buona salute economica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo formalmente ammissibile ma infondato. Ha affermato che la prova della dolosa preordinazione, richiesta quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, può essere desunta anche da un solo fatto noto, purché preciso e grave, senza necessità di una pluralità di indizi concordanti. Nel caso concreto, è stato ritenuto correttamente valorizzato il dato della qualità di amministratore del fideiussore nelle società coinvolte, quale elemento idoneo a fondare la presunzione della preordinazione dell'atto in danno del futuro creditore. La circostanza che la finanziaria avesse continuato a concedere leasing non è stata considerata sufficiente a escludere l'efficacia indiziaria, perché non dimostra l'intenzione di adempiere del debitore, potendo l'inadempimento dipendere anche da scelta volontaria. È stata quindi esclusa anche la dedotta inversione dell'onere della prova, poiché l'onere del creditore era stato assolto mediante presunzioni. Il ricorso è stato rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore importo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre agli importi indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    è stata denunciata la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudizio presuntivo del merito non è stato costruito in modo illegittimo

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la dolosa preordinazione grava sul creditore che agisce in revocatoria, ma nel caso concreto è stato ritenuto assolto mediante presunzioni

  • art. 2727 c.c.

    la presunzione semplice può fondarsi anche su un solo fatto noto, purché grave e preciso

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi utilizzati dal giudice di merito sono stati reputati sufficienti perché dotati di gravità e precisione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    è stata disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio per responsabilità aggravata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è stata disposta un'ulteriore condanna pecuniaria a favore della Cassa ammende

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è anteriore al credito, il creditore deve provare la dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare la futura garanzia patrimoniale.
  • La prova della preordinazione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici fondate su un solo fatto noto, purché questo sia preciso, grave e dotato di effettiva capacità indiziaria.
  • Il fatto che un soggetto sia amministratore delle società coinvolte può costituire indizio serio della consapevolezza e della preordinazione dell'atto dispositivo in danno del futuro creditore.
  • La continuazione dei rapporti commerciali o l'ulteriore concessione di credito al debitore non escludono, di per sé, la prova della volontà di non adempiere e non neutralizzano necessariamente il valore indiziario degli altri elementi.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il creditore dimostra il requisito soggettivo della revocatoria mediante presunzioni conformi ai criteri legali di gravità, precisione e concordanza, ove richieste dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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