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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto in abitazione. Due motivi: 1) vizio di manifesta illogicità della motivazione per mancato riconoscimento del tentativo, essendo l'imputato fuggito dopo l'attivazione dell'allarme e avendo abbandonato la refurtiva sul posto salvo un paio di orecchini recuperati in seguito; 2) vizio di manifesta illogicità per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., sostenendo che la refurtiva era di scarso valore (un solo paio di orecchini). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura non fosse un vizio logico desumibile dal testo della sentenza, ma una diversa ricostruzione dei fatti (travisamento del fatto) non sindacabile in sede di legittimità; inoltre il motivo era generico. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura altrettanto generica e manifestamente infondata: la Corte d'appello ha correttamente escluso l'attenuante per tenuità del danno considerando non solo il valore della cosa ma anche le modalità del furto (introduzione mediante effrazione della tapparella meccanizzata). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, codice penale

    L'attenuante per particolare tenuità del danno presuppone che il pregiudizio economico sia pressoché irrilevante sia in relazione al valore della cosa sottratta sia agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima; va valutata anche in relazione alle modalità del fatto.

  • art. 616 codice di procedura penale

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha determinato tale somma in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza su limiti della cognizione di legittimità (Sez. U n. 16/19.06.1996; Sez. 6 n. 37270/17.10.2006; Sez. 4 n. 14372/01.03.2011)

    La Corte di cassazione verifica il travisamento della prova nel testo della decisione (fotografia neutra del dato probatorio) ma non può operare una rivalutazione in fatto o una nuova ricostruzione dell'istruttoria; le diverse ricostruzioni dei fatti competono al giudice di merito.

  • Giurisprudenza su applicazione dell'art. 62 n. 4 (Sez. 3 n. 18013/05.02.2019; Sez. 2 n. 50660/05.10.2017)

    Per riconoscere l'attenuante della tenuità del danno è necessario che il danno sia irrilevante anche tenendo conto delle modalità del fatto e degli ulteriori pregiudizi subiti dalla vittima; non basta il solo esiguo valore materiale se le modalità comportano un significativo pregiudizio.

Massime di principio

  • La Cassazione non è competente per rivedere la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito: le rimostranze che propongono una diversa lettura degli atti sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
  • Per dedurre un vizio di manifesta illogicità della motivazione in Cassazione occorre dimostrare che il testo della sentenza sia effettivamente carente o contraddittorio; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti o degli atti.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. richiede che il danno sia economico e complessivamente trascurabile anche alla luce delle modalità del reato; l'esiguo valore materiale della cosa sottratta può non essere determinante se il modo di consumazione ha provocato maggiori pregiudizi.
  • Motivi generici e non circostanziati sono normalmente dichiarati inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione il vizio dedotto e dimostrare come esso emerga dal testo della decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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