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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23322/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per più rapine: contestano l'errata indicazione della data del reato (capo b), la valutazione probatoria degli identificativi fotografici e dei riconoscimenti, la mancata concessione dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.), la mancata attribuzione delle attenuanti generiche, la valutazione dell'aggravante di cui all'art.628 comma 3 n.3-bis c.p. (luogo che ostacola la difesa), la presunta violazione/formalità dell'art.213 c.p.p. sull'individuazione fotografica, la rilevanza di dati di traffico telefonico alla luce della novella normativa (D.L.132/2021 conv. Legge 179/2021) e altre censure che, in sostanza, chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e della congruità delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure prospettassero una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità) e che non emergessero vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte d'appello. In particolare sono stati ritenuti attendibili i riconoscimenti effettuati dalle persone offese, correttamente motivate dal giudice di merito; è stata confermata la non applicabilità dell'attenuante per speciale tenuità in considerazione dell'insidiosità e pericolosità delle rapine (luogo appartato, orario serale, uso di un cacciavite); è stata inoltre confermata la sussistenza dell'aggravante ex art.628 comma 3 n.3-bis (luogo che ha ostacolato la difesa). Quanto alla richiesta di correzione della data del reato, la Corte ha precisato che tale rettifica è di competenza del giudice dell'esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    L'attenuante per speciale tenuità del danno non si basa solo sul modesto valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva degli effetti dannosi sulla persona offesa; in presenza di violenza/luogo isolato e pericoloso l'attenuante può essere esclusa

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di merito riservata al giudice; la loro esclusione è possibile se il giudice fornisce motivazione congrua e preponderante, non sindacabile in cassazione salvo vizio logico-giuridico

  • art. 628 comma 3 n.3-bis cod. pen.

    L'aggravante per avere commesso il fatto in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa va valutata caso per caso; è sufficiente che il luogo abbia reso più difficile la difesa delle vittime (es. area scarsamente illuminata e non frequentata dove coppie erano appartate)

  • art. 213 cod. proc. pen.

    L'individuazione fotografica è una dichiarazione riproduttiva sottoposta al libero apprezzamento del giudice; la sua forza probatoria deriva dal valore della conferma e non dalle formalità previste per la ricognizione personale

  • D.L. 132/2021, conv. Legge 179/2021 e riferimento all'art.132 d.lgs. 196/03

    La novella normativa sui dati di traffico non è stata ritenuta idonea a travolgere la prova già valutata dai giudici di merito: l'eventuale inutilizzabilità di dati non supera la prova di resistenza se tali elementi non sono stati determinanti per la condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette la condanna delle parti che propongono ricorso inammissibile alle spese e, se del caso, al pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare €3.000,00

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito: i motivi che mirano a riproporre una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili salvo che emergano vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione del giudice di merito
  • I riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni della persona offesa, se valutati dal giudice con motivazione congrua e non contraddittoria, possono costituire prova sufficiente; la loro valutazione è dunque sostanzialmente rimessa al giudice di merito
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno è eccezionalmente applicabile ai reati plurioffensivi come la rapina: occorre considerare non solo il valore economico sottratto ma anche il danno alla libertà, all'integrità fisica e morale della vittima
  • La sussistenza dell'aggravante per luogo che ostacola la difesa richiede una valutazione concreta delle circostanze (luogo, illuminazione, frequentazione, stato delle vittime); mere deduzioni non dimostrate possono comunque essere valutate dal giudice di merito
  • Le questioni di forma sull'individuazione fotografica (art.213 c.p.p.) non rendono automaticamente inutilizzabile la prova: rileva il valore della dichiarazione e la sua attendibilità complessiva
  • Contestazioni fondate su nuove norme (es. discipline sulla utilizzazione dei dati di traffico) richiedono dimostrare che la prova contestata sia stata effettivamente determinante per la decisione; altrimenti la novità normativa non comporta automaticamente annullamento

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