Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27731/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/01/2025. Dal testo emerge che la doglianza investiva esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo: il ricorrente contestava il quantum della pena, ma il motivo è stato ritenuto generico. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che aveva dato adeguato esame alle deduzioni difensive sul punto, con riferimento alle pagine 6 e 7 della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri in modo generico il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito sul trattamento punitivo è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.