Sentenza del 25/01/2021 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - riparto della competenza a deliberare da parte degli organi comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la determinazione delle aliquote della TARSU fosse di competenza del Consiglio comunale in quanto atto di natura impositiva; ha impugnato la delibera/atto della Giunta che aveva fissato le tariffe ritenendolo illegittimo
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che le misure tariffarie TARSU siano atti volti a determinare un corrispettivo per la fruizione di un servizio (diretta correlazione economica tra ente erogante e utenza) e non espressione della potestà impositiva. Di conseguenza la concreta determinazione delle aliquote è di competenza della Giunta comunale e l'atto impugnato è stato confermato come legittimo. La decisione si è richiamata alla L. n. 296/2006 e alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 1977/2018)
Norme richiamate
L. n. 296/2006
Utilizzata per confermare la distinzione tra potestà impositiva e determinazione delle tariffe: le tariffe per servizi locali si inquadrano come corrispettivi e rientrano nella competenza esecutiva dell'ente (Giunta) per la loro concretizzazione
Cass. n. 1977/2018
Giurisprudenza richiamata quale precedente che afferma che la determinazione concreta delle tariffe (come la TARSU) spetta alla Giunta comunale perché di natura corrispettiva e non tributaria
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'atto è di natura tributaria (potestà impositiva) o corrispettiva (tariffa per servizio): i primi spettano al Consiglio comunale, le seconde possono essere concretamente determinate dalla Giunta
- Se la misura stabilisce un corrispettivo direttamente collegato alla prestazione di un servizio (rapporto economico diretto tra ente e utente) prevale la competenza esecutiva della Giunta
- Verificare lo statuto e i regolamenti comunali: possono esistere attribuzioni specifiche che precisano competenze diverse, purché in linea con la legge e la giurisprudenza
- In caso di illegittimità formale o eccesso di potere nell'adozione dell'atto (es. violazione procedure o principi generali) è possibile il ricorso, ma la mera contestazione della competenza per fatti di natura tariffaria è destinata, secondo orientamenti recenti, a essere respinta
- Quando si impugna una delibera tariffaria è utile documentare che si tratti effettivamente di un atto impositivo o che vi sia uno sviamento di potere; in assenza di ciò la giurisprudenza tende a ritenere legittima la determinazione effettuata dalla Giunta
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