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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45990/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione dell'immobile sito in Vermezzo con Zelo (abitazione, box e aree) ritenuto intestato formalmente a Caterina Romeo ma nella disponibilità sostanziale del coniuge Natale Trimboli. Contestano la confisca sostenendo che l'immobile era l'abitazione familiare acquistata nel 1997 con proventi leciti (lavoro in nero della signora Romeo e anticipazioni di successione) e che nel periodo dell'acquisto non vi erano prove di attività delittuose di Trimboli; deducono altresì che, in base alla comunione dei beni, la signora Romeo sarebbe proprietaria del 50% dell'immobile e non soggetta a confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il ricorso per misure di prevenzione è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge, quindi i rilievi di mera inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Sul merito, la Corte ha confermato che la confisca è giustificata anche se l'acquisto è avvenuto dopo il periodo di pericolosità accertata, quando sussistono molteplici indici che collegano l'acquisto a risorse illecite (redditi dichiarati molto bassi per nucleo familiare, lasciti non documentati, impossibilità di sostenere un mutuo di 120 rate senza risorse illecite). Ha inoltre escluso che la giustificazione con redditi in nero possa neutralizzare le presunzioni a fondamento della confisca di prevenzione. Ha rigettato l'eccezione sulla comunione dei beni rilevando che, nel procedimento di prevenzione, l'appartenenza pro quota non si presume e va verificato concretamente il contributo economico lecito di ciascun coniuge. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni..." (art. 10, comma 3)

    Il ricorso per misure di prevenzione in Cassazione è circoscritto ai vizi di legge; il sindacato sulla motivazione è ammesso solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente (art. 7, comma 1 impone l'obbligo di motivazione).

  • art. 7, d.lgs. 159/2011

    Impone che il decreto che applica la misura sia adeguatamente motivato; in sede di legittimità si può censurare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di decisione sfavorevole.

  • art. 26, d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata in tema di accertamento dell'intestazione fittizia e del collegamento tra beni e prevenuto; utile per il sindacato sulla provenienza dei beni quando sono intestati a terzi.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    La Cassazione ammette la confisca di beni acquisiti dopo il periodo di pericolosità se il giudice individua una pluralità di indici che dimostrino la derivazione patrimoniale da provvista illecita; gli indici devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore il lasso temporale trascorso. Inoltre non è ammessa la giustificazione dei beni con redditi frutto di evasione/nero per neutralizzare le presunzioni di interposizione fittizia o comunanza familiare di risorse.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • La confisca di prevenzione può riguardare beni acquistati anche dopo il periodo di accertata pericolosità, se esistono molteplici e rigorosi indizi che collegano l'acquisto a risorse illecite; l'intensità dell'indagine probatoria deve aumentare con il tempo trascorso tra attività illecita e acquisto.
  • Non è possibile eludere le presunzioni a fondamento della confisca di prevenzione giustificando la provenienza dei beni con redditi non dichiarati o evasione fiscale: tali giustificazioni non sono efficaci a neutralizzare le presunzioni di interposizione o di comunanza familiare di mezzi.
  • Nel regime di comunione legale la quota di appartenenza non si presume automaticamente nel procedimento di prevenzione: occorre verificare concretamente il contributo economico lecito effettivamente apportato da ciascun coniuge all'acquisto del bene.

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