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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20276/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un proprietario fondiario nei confronti del germano, per ottenere l'accertamento che il proprio fondo fosse libero da una servitù di passaggio, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda fu accolta; in appello la decisione fu parzialmente riformata, con rigetto della sola domanda risarcitoria. Gli eredi del convenuto soccombente hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo hanno denunciato, sotto molteplici profili, la violazione di norme processuali e sostanziali, censurando la consulenza tecnica d'ufficio, la valutazione delle prove testimoniali e l'applicazione delle norme sulla prescrizione/usucapione; con il secondo hanno dedotto omessa pronuncia e violazione delle norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull'onere della prova, sostenendo che la condanna alla rimozione del cancello fosse comunque riferita a un manufatto insistente su area pubblica o non correttamente individuato; con il terzo hanno lamentato la compensazione delle spese di appello. La controricorrente ha resistito sostenendo l'inammissibilità delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Il primo è stato reputato promiscuo, poco specifico e sostanzialmente diretto a ottenere un riesame del merito e delle prove, precluso in cassazione; è stata inoltre richiamata la doppia conforme ai fini del filtro sull'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il punto del cancello, escludendo che fosse collocato su fondo di terzi, e comunque la censura tendeva ancora a un diverso apprezzamento fattuale. Il terzo è stato giudicato estraneo al genere dei motivi di ricorso, poiché mirava solo a contestare la regolazione delle spese in quanto connessa all'auspicato esito vittorioso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della pretesa omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che la censura colpisse una reale omissione decisoria

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel primo motivo insieme ad altre norme; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà diretta al riesame del merito

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere prospettata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di usucapione/possesso, ma senza superare il limite del giudizio di legittimità

  • art. 1165 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di usucapione/possesso

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di prescrizione/interruzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in un'inammissibile contestazione del fatto accertato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse un vizio processuale decisivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso che la contestazione sulla compensazione delle spese integri un motivo idoneo di ricorso

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare il filtro di inammissibilità

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il motivo sul vizio motivazionale è precluso dalla doppia conforme se non è dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato come filtro che consente la declaratoria d'inammissibilità del ricorso quando le censure non superano lo scrutinio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi che cumulano in modo promiscuo censure eterogenee, elencando molte norme asseritamente violate senza una chiara distinta articolazione delle questioni di diritto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il merito della valutazione delle prove: il controllo di legittimità non consente un riesame del materiale istruttorio né dell'attendibilità dei testi.
  • Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, il ricorrente che prospetti un vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di una violazione di legge non basta, da sola, a ottenere il controllo di legittimità sulla sussunzione: occorre che la censura si confronti con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla regolazione delle spese non sono motivo autonomo di ricorso quando sono formulate come mera proiezione dell'auspicato esito vittorioso della lite.
  • Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili quando si risolvono nella contestazione delle conclusioni per dissenso sul merito e non in una specifica denuncia di errore tecnico-processuale o giuridico.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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