Cassazione Penale, Ordinanza n. 24239/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto personalmente dal condannato e sottoscritto senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia la notificazione del provvedimento impugnato sia la proposizione del ricorso erano successive al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il motivo decisivo della declaratoria di inammissibilità è quindi la mancanza della necessaria sottoscrizione difensiva qualificata.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione personale non è più consentita nel ricorso per cassazione dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017; l'atto deve essere sottoscritto da difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dichiarabile de plano.
- Quando il ricorso è inammissibile per vizio formale originario, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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