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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28341/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e deduce: 1) violazione del diritto al silenzio/diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché la Corte avrebbe ritenuto rilevante la mancata indicazione della provenienza degli assegni; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva (diniego escussione del teste Antonio Errani); 3) errata esclusione della forma attenuata di ricettazione (v. conteggio dell'illecito profitto e restituzione delle somme); 4) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione rispetto alle testimonianze, con mancata segnalazione di falsa testimonianza; 5) omessa valutazione favorevole per la sostituzione della pena detentiva con pene ex art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: 1) primo motivo manifestamente infondato: non è stata violata la garanzia del diritto al silenzio; la mancata e non attendibile indicazione della provenienza è valutabile come elemento indiziario secondo consolidata giurisprudenza in tema di ricettazione; 2) secondo motivo infondato: il giudice d'appello esercita discrezionalità sulla rinnovazione dell'istruttoria e ha motivato l'inutilità dell'escussione richiesta; 3) terzo motivo aspecifico: i giudici di merito hanno correttamente escluso la lieve entità e la restituzione posteriore è irrilevante ai fini della qualificazione del reato; 4) quarto motivo aspecifico e inammissibile in questa sede perché chiede una rivalutazione del materiale probatorio riservata al merito; 5) quinto motivo non sindacabile in cassazione: la scelta di non convertire la pena è fondata su valutazione discrezionale e motivata secondo i criteri di legge. Conseguenze: confermata la condanna di merito, dichiarato il ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa e il diritto al silenzio non vietano che la mancata o inadeguata spiegazione della provenienza di beni possa essere valorizzata come indizio nel contestare la consapevolezza dell'illiceità; non si è ravvisata una violazione costituzionale.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma coerentemente alla giurisprudenza dominante: l'elemento soggettivo della ricettazione può emergere anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, idonea a rivelare la volontà di occultamento e il dolo eventuale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrizionario: la mancata acquisizione di una prova può essere censurata in cassazione solo se la motivazione del giudice d'appello mostra lacune manifesti c/o illogicità su punti decisivi.

  • art. 20-bis cod. pen.

    La possibilità di sostituire pene detentive brevi con pene alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è carente.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per la determinazione e la conversione della pena vincolano il giudice nella valutazione discrezionale; se adeguatamente motivata, la decisione non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, disporre un'ammenda equitativamente determinata (qui euro 3.000 alla Cassa delle Ammende).

Massime di principio

  • Il diritto al silenzio non impedisce che la mancata spiegazione sulla provenienza di un bene sia valutata come indizio di consapevolezza: chi riceve beni di probabile provenienza illecita è tenuto ad allegare spiegazioni credibili, non a "provare" la provenienza.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione si può censurare la mancata acquisizione di prove solo se la sentenza d'appello mostra lacune o illogicità sui punti decisivi.
  • La restituzione delle somme o comportamenti successivi alla perfezione del reato sono di regola irrilevanti per la qualificazione del fatto al momento della commissione.
  • Le doglianze che chiedono una rivalutazione degli elementi probatori (travisamento dei fatti) devono essere specifiche e dimostrare una contraddizione oggettiva tra motivazione e atti; altrimenti sono inammissibili per aspecificità.
  • La decisione di non applicare pene sostitutive a pene detentive brevi è valutazione discrezionale ancorata agli articoli del codice penale; se il giudice motiva adeguatamente, la scelta non è sindacabile in cassazione.

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