Sentenza n. 7584/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro n. 1850/2024, pubblica il 14/2/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e al relativo controvalore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1850/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e, per ciascun anno scolastico di servizio svolto con contratti a tempo determinato, a corrispondere il controvalore di 500 euro, oltre rivalutazione monetaria o interessi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il giudizio è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di chiarimenti del Ministero, l'allegato inadempimento è stato ritenuto non superato, anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, sicché il Ministero deve dare esecuzione alla condanna relativa alla Carta elettronica e al suo controvalore. È stato ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata rigettata allo stato la richiesta di penalità di mora, salva la possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica già riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
La disposizione fonda la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella sentenza.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il titolo da eseguire prevedeva il riconoscimento della rivalutazione monetaria o degli interessi secondo tale disposizione, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla statuizione entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato; l'attività del giudice è diretta a rendere effettiva la pronuncia e non a riesaminare il merito della pretesa riconosciuta.
- Quando l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non fornisce elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o a chiarire la propria condotta, l'allegato inadempimento del creditore può essere accolto alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
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