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Ordinanza

Ordinanza n. 664/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, tipo D;

Giustizia amministrativa202514599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, tipo D

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto l'esigenza di ottenere tempestivamente il visto ai fini dell'iscrizione universitaria. Il TAR ha riservato l'esame dei motivi di ricorso alla fase di merito e ha valutato esclusivamente la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Dagli atti non risultava un termine ultimativo per l'iscrizione fissato dall'istituzione universitaria. Inoltre, la circolare ministeriale vigente per l'anno accademico 2025-2026 consente, in caso di difficoltà nell'acquisizione del visto di ingresso, l'iscrizione tardiva con riserva dello studente straniero fino al mese di giugno. Tali elementi hanno escluso, allo stato, l'urgenza cautelare, senza anticipare la valutazione dei motivi di merito. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza del 15 aprile 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di difficoltà organizzative o temporali non è sufficiente in assenza di prova dell'urgenza effettiva.
  • Il pregiudizio cautelare può essere escluso quando l'ordinamento o le regole applicabili consentano una soluzione alternativa idonea a preservare la posizione del ricorrente, come l'iscrizione universitaria tardiva con riserva in attesa del visto.
  • La possibilità di soddisfare adeguatamente le esigenze del ricorrente mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito non comporta l'accoglimento della sospensiva quando non sia provato il periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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