Cassazione Penale, Sentenza n. 23961/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo disposto sul presunto profitto del reato (somma di euro 2.098.493,00 riferita all'IVA non versata per l'anno d'imposta 2020). Il ricorrente deduce: 1) illegittimità della qualificazione del profitto del reato in quanto le fatture emesse da SOFITEL s.r.l. non sono state incassate e quindi la capacità contributiva (e l'IVA) non sussisterebbe; 2) errata individuazione del "profitto" invece del "prezzo del reato" (sostenendo che il profitto sarebbe spettante all'utilizzatore delle fatture e non all'emittente); 3) insussistenza del fumus per Quagliotti, definito mero prestanome senza gestione di fatto; 4) sequestro eseguito su beni di terzo (Energia Eko s.r.l.) senza legittima estensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti concernessero principalmente vizi di motivazione e fatti (censurabili in Cassazione solo per i punti di legge espressamente ammessi), non violazioni di legge dedotte correttamente ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Ha confermato che il profitto del reato, per l'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, corrisponde all'imposta (IVA) non versata risultante dalla dichiarazione della società (euro 2.098.493). Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio del "prezzo del reato" (richiamato per l'art. 8) al caso di cui all'art. 10-ter. Quanto al fumus, ha ritenuto insindacabili in questa sede gli accertamenti di fatto che indicano la partecipazione e la gestione, anche indiretta, del ricorrente; riguardo al sequestro delle somme intestate a Energia Eko s.r.l. ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la società era un "schermo" e i fondi potevano essere ritenuti riferibili all'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 10-ter
Il profitto del reato è individuato nell'imposta (IVA) non versata risultante dalla dichiarazione della società; pertanto la somma sequestrata corrisponde all'IVA evasa per l'anno d'imposta 2020.
D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle fatture per operazioni inesistenti e alla responsabilità fiscale; usata nel quadro dei motivi di ricorso ma non determinante per l'ammissibilità.
D.Lgs. 74/2000, art. 8
"In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime..."
Principio giurisprudenziale riferibile all'art. 8: per quel reato il vincolo patrimoniale in capo all'emittente può riguardare soltanto il "prezzo del reato"; tuttavia la Corte ha chiarito che tale principio non si applica al reato di cui all'art. 10-ter.
DPR 633/1972, art. 7
Prevede il pagamento dell'imposta anche per fatture relative ad operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile il principio che il mancato incasso delle fatture non esonera dall'obbligo di versamento dell'IVA.
Codice di procedura penale, art. 321 (secondo comma)
Norma richiamata in rapporto alla motivazione del provvedimento di sequestro e alla funzione del riesame; i rilievi del ricorrente relativi alla motivazione sono stati considerati vizi non idonei ad integrare le ipotesi di "violazione di legge" richieste per la Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 325 (comma 1)
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali sia ammesso per violazione di legge; la Corte ha confermato che non sono ammissibili i motivi che attengono solo a vizi di motivazione o apprezzamenti di fatto.
Codice penale, art. 240
Richiamato nei motivi del ricorrente in relazione alla configurazione del reato e al fumus, ma la Corte ha ritenuto gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito insindacabili in sede di legittimità.
Codice penale, art. 110
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la questione del "prezzo vs profitto" è stata valutata alla luce della specificità delle fattispecie degli artt. 8 e 10-ter.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre l'onere delle spese a carico del ricorrente e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende (equo importo fissato in euro 3.000,00).
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerarlo doloso nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso principalmente per violazioni di legge formali: censure esclusivamente di motivazione o valutazioni di fatto spesso risultano inammissibili.
- Nel reato fiscale previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 il profitto del reato può essere individuato nell'imposta non versata risultante dalla dichiarazione del contribuente; la distinzione "profitto vs prezzo del reato" rilevante per l'art. 8 non è automaticamente applicabile all'art. 10-ter.
- La deduzione che fatture inesistenti non diano luogo a capacità contributiva non esonera automaticamente dall'obbligo di versamento dell'IVA: la giurisprudenza ritiene che il mancato incasso non impedisca il rilievo fiscale dell'imposta dovuta.
- Per contestare l'estensione di un sequestro a beni intestati a soggetti terzi è necessario provare l'assenza di qualsiasi collegamento sostanziale (p. es. che non si tratta di società "schermo" o beni in realtà riconducibili all'indagato); altrimenti il giudice di merito può ritenere legittima l'estensione.
- In casi simili, chi impugna dovrebbe concentrare i mezzi di impugnazione su specifiche violazioni normative o di procedimento (ad es. incompetenza, vizio formale, mancanza di presupposti legali espressi) piuttosto che su contestazioni di fatto o sulla mera reinterpretazione della motivazione del giudice di merito.
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