Sentenza del 16/11/2021 n. 34545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso dal computo della rendita catastale la torre di sostegno degli aerogeneratori, ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo e dunque non rilevante fiscalmente ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. In sostanza l'Agenzia contestava la qualificazione della torre come 'impianto' escluso dalla stima diretta della rendita e riteneva dovesse invece concorrere alla rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di merito che avevano escluso la torre di sostegno (e le altre componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo) dalla determinazione della rendita catastale. La Corte ha ritenuto applicabile la L. n. 208/2015 (entrata in vigore 1.1.2016) che esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo dalla stima diretta. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito e le spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21
Stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali si tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo: la Corte l'ha interpretata come norma che esclude dal valore catastale le componenti impiantistiche funzionali (es. torri, navicelle, rotori) anche se strutturalmente connesse.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)
Norma interpretativa che, nel quadro previgente, incluse nel computo della rendita le 'costruzioni stabili' connesse al suolo anche mediante elementi mobili necessari all'attività industriale; citata dalla Corte per ricostruire il precedente orientamento giurisprudenziale superato dalla L. n. 208/2015.
L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244
Richiamava istruzioni e prassi (circolare Agenzia del territorio n.6/2012) che tendevano a includere impianti funzionali nel valore catastale; segnalata come parte del quadro normativo antecedente al cambiamento introdotto dalla L. n. 208/2015.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Norma sui requisiti di motivazione degli atti impositivi; invocata dalla contribuente nel ricorso incidentale per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto la questione assorbita insieme al ragionamento principale.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., commi 1 n. 3 e n. 4; art. 112 c.p.c.
Richiamati come ragioni di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha dichiarato infondate le censure dedotte dall'Agenzia e assorbite quelle incidentali proposte dalla contribuente.
Codice civile, art. 2697
Regola dell'onere della prova (chi afferma deve provare); richiamata dalla contribuente per criticare la genericità della motivazione e dei dati usati dall'Ufficio per la maggior rendita, ma la questione è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Per valutare se un elemento debba concorrere alla rendita catastale dopo il 1° gennaio 2016 occorre distinguere tra: elementi che caratterizzano l'immobile in sé (suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità) e componenti impiantistiche, macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo: questi ultimi sono esclusi dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art.1, comma 21.
- La mera infissione o l'apparente connessione strutturale (es. elementi imbullonati) non è sufficiente a far rientrare un impianto tecnico nel valore catastale se la sua funzione è essenzialmente produttiva e lo rende parte del processo industriale (es. torri eoliche, navicelle, rotori): il criterio decisivo è la funzionalità al processo produttivo, non la mobilità fisica.
- Gli elementi che vanno considerati nella stima sono quelli che 'caratterizzano' l'immobile come bene edilizio indipendente dalla sua specifica attività produttiva; gli impianti che servono al processo produttivo devono essere valutati separatamente e non inseriti nella rendita catastale.
- Se l'Ufficio intende includere componenti impiantistiche nel calcolo della rendita, deve fornire adeguata motivazione e dati specifici (prezziari, rilievi tecnici, stime) per dimostrare la natura immobiliare e il contributo all'utilità del suolo/edificio; l'onere della prova resta comunque sulla parte che propone la maggiore rendita.
- Decisioni favorevoli riguardanti altri rapporti giuridici o altre unità non vincolano automaticamente un diverso giudice per una controversia separata: il giudicato relativo a diverso rapporto non pregiudica la valutazione sul medesimo parco in un procedimento distinto.
- In pratica operativa, quando si presenta o si contesta una Docfa dopo il 1/1/2016, è utile documentare: la destinazione funzionale delle componenti, il grado di integrazione con la costruzione, la possibilità di utilizzo alternativo in loco, e i rilievi tecnici che attestino se la componente è 'impresa/impianto' o 'parte della costruzione'.
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