Ordinanza n. 459/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'aggiudicazione e della successiva conferma dell'aggiudicazione in una gara per lavori stradali, con possibile scorrimento della graduatoria
Esito
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato il decreto regionale che aveva disposto la revoca dell'aggiudicazione relativa a una procedura aperta per la realizzazione di lavori stradali, nonché la conferma dell'aggiudicazione precedentemente adottata. Sono stati contestati, per quanto occorrente, anche una nota regionale recante contestazioni non previamente partecipate, le clausole della lex specialis — in particolare il punto III.1.3 del bando — ove interpretate nel senso di consentire la caducazione automatica dell'aggiudicazione senza previa procedimentalizzazione del recesso e senza assegnazione di un congruo termine, oltre agli atti presupposti e consequenziali, inclusi eventuali atti di scorrimento, interpello del secondo graduato, nuova aggiudicazione o stipula con altro operatore. La domanda cautelare è stata successivamente oggetto di rinuncia espressa da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha adottato alcuna misura sospensiva. Pur senza definire il merito del ricorso, ha ritenuto non sussistenti elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole della controversia, giudicando prima facie sostanzialmente corretta la conclusione della stazione appaltante circa l'insussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando per la categoria OS21, a seguito del recesso dal raggruppamento temporaneo di imprese di una delle imprese partecipanti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 1.000 euro oltre oneri e accessori per ciascuna delle parti resistenti. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare, della quale il giudice prende atto della rinuncia senza adottare misure sospensive.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta che il giudice ne prenda atto senza esaminare la richiesta di sospensione nel dispositivo; tuttavia, la regolazione delle spese della fase può essere effettuata sulla base di una valutazione prognostica sommaria della fondatezza del ricorso.
- Nella fase cautelare il giudice può porre le spese a carico della parte che rinuncia alla misura quando, anche in assenza di una decisione cautelare di merito, non emergano elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso.
- Il recesso di un componente da un raggruppamento temporaneo può incidere sulla permanenza dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis; qualora, in via prima facie, ne derivi l'insussistenza dei requisiti richiesti per una categoria di lavori, la stazione appaltante può ritenersi non manifestamente illegittimata nel revocare l'aggiudicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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