Cassazione Civile, Ordinanza n. 18521/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rettifiche doganali con applicazione di dazio antidumping e liquidazione di maggiori diritti doganali su importazioni effettuate dal consorzio ricorrente. I primi quattro avvisi furono impugnati e annullati per prescrizione; il quinto avviso, invece, non fu tempestivamente impugnato e divenne definitivo, venendo poi confermato in un giudizio sulla successiva cartella. Il contribuente presentò quindi all'Amministrazione un'istanza di annullamento in autotutela e di rimborso delle somme versate; a fronte del silenzio-diniego, propose ricorso e poi appello, entrambi respinti. In cassazione dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/illogica e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; 2) violazione della disciplina doganale e dell'autotutela, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inutile l'eccezione di prescrizione rispetto a un atto definitivo; 3) violazione della disciplina dell'autotutela e dell'art. 97 Cost., per avere il giudice escluso che l'autotutela fosse strumento di tutela del contribuente e per avere ritenuto non ravvisabili ragioni di interesse generale.
La decisione
La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità del controricorso dell'Amministrazione per tardività. Esamina poi i motivi del ricorso e li respinge: il primo è infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non è apparente né sotto il minimo costituzionale; il secondo e il terzo, trattati congiuntamente, sono infondati perché il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela nei confronti di un atto divenuto definitivo è limitato alla verifica di eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, non potendo il contribuente far valere tardivamente i vizi originari dell'atto per tutelare un interesse meramente individuale. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato alcuna specifica ragione di interesse generale idonea a imporre all'Amministrazione l'esercizio dell'autotutela. Il ricorso è quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza richiama l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, ma esclude la nullità quando la motivazione, pur sintetica, consente il controllo del ragionamento decisorio.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la nullità sussiste solo in caso di motivazione apparente o inesistente sotto il minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per dedurre rispettivamente violazioni di legge e nullità della sentenza.
art. 84 d.P.R. n. 43 del 1973
È evocato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di rimborso doganale, ma la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto alla definitività dell'atto e ai limiti dell'autotutela.
art. 2 D.M. Finanze 11 febbraio 1997, n. 37
È richiamato quale disciplina dell'autotutela; la Corte ribadisce che tale potere è discrezionale e non è azionabile come mezzo di tutela del contribuente contro un atto definitivo.
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 2-quater D.L. n. 564 del 1994
È richiamato quale base normativa dell'autotutela tributaria, intesa come potere discrezionale dell'Amministrazione.
art. 97 Cost.
È evocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento si coordina con la discrezionalità dell'autotutela e con la tutela della stabilità dei rapporti giuridici.
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è letta in modo estensivo, così da consentire l'impugnazione del diniego di autotutela quando esso incida sul rapporto tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il diniego di autotutela su un atto impositivo definitivo è impugnabile, ma il sindacato del giudice è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto, da valutare in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'esercizio del potere.
- L'autotutela tributaria ha natura pienamente discrezionale e non costituisce uno strumento generale di tutela dei diritti individuali del contribuente contro atti divenuti definitivi.
- Il contribuente che impugni il diniego di autotutela non può limitarsi a riproporre i vizi originari dell'atto impositivo ormai preclusi, ma deve allegare specifiche ragioni di interesse generale alla rimozione dell'atto.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio; non ogni motivazione sintetica integra nullità della sentenza.
- L'interpretazione dell'art. 19 del processo tributario è estensiva quanto agli atti impugnabili, ma tale estensione non trasforma il controllo sul diniego di autotutela in un riesame pieno della pretesa fiscale già definitiva.
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