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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19802/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra più sentenze di condanna relative a violazioni in materia di misure di prevenzione. Sosteneva, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, tutte le violazioni sarebbero state avvinte da un medesimo vincolo psicologico, consistente nella volontà di non osservare i decreti applicativi delle misure di prevenzione, anche quelli successivi; perciò il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel negare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il provvedimento impugnato aveva correttamente valorizzato il tempo trascorso tra i fatti e la natura dei decreti di prevenzione, elementi incompatibili con l'ipotesi che tutte le condotte fossero state originariamente e unitariamente deliberate. Dalla documentazione non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare l'unicità originaria della deliberazione criminosa tra le diverse violazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L'applicazione della disciplina del reato continuato richiede la prova di una originaria e unitaria deliberazione criminosa; non è sufficiente dedurre un generico comune impulso a violare provvedimenti successivi, specie quando le condotte siano distanziate nel tempo.

  • artt. 73 e 75 d.lgs. 159/2011

    Indicati come reati oggetto di una delle sentenze poste a base della richiesta di applicazione della continuazione.

  • art. 76, co. 4, d.lgs. 159/2011

    Indicati come reati oggetto di altre sentenze poste a base della richiesta di applicazione della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella statuizione finale che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati presuppone che le diverse violazioni siano riconducibili a una medesima deliberazione criminosa originaria, da verificare in concreto sulla base degli atti.
  • Quando tra i fatti intercorre un apprezzabile lasso di tempo e le condotte riguardano autonomi provvedimenti successivi, ciò può escludere la ricorrenza di un unico disegno criminoso, salvo emergano elementi positivi in senso contrario.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione alternativa del fatto o delle risultanze processuali, se la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese e, in assenza di causa non colpevole, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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