Cassazione Penale, Ordinanza n. 19802/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra più sentenze di condanna relative a violazioni in materia di misure di prevenzione. Sosteneva, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, tutte le violazioni sarebbero state avvinte da un medesimo vincolo psicologico, consistente nella volontà di non osservare i decreti applicativi delle misure di prevenzione, anche quelli successivi; perciò il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel negare l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il provvedimento impugnato aveva correttamente valorizzato il tempo trascorso tra i fatti e la natura dei decreti di prevenzione, elementi incompatibili con l'ipotesi che tutte le condotte fossero state originariamente e unitariamente deliberate. Dalla documentazione non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare l'unicità originaria della deliberazione criminosa tra le diverse violazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'applicazione della disciplina del reato continuato richiede la prova di una originaria e unitaria deliberazione criminosa; non è sufficiente dedurre un generico comune impulso a violare provvedimenti successivi, specie quando le condotte siano distanziate nel tempo.
artt. 73 e 75 d.lgs. 159/2011
Indicati come reati oggetto di una delle sentenze poste a base della richiesta di applicazione della continuazione.
art. 76, co. 4, d.lgs. 159/2011
Indicati come reati oggetto di altre sentenze poste a base della richiesta di applicazione della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella statuizione finale che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone che le diverse violazioni siano riconducibili a una medesima deliberazione criminosa originaria, da verificare in concreto sulla base degli atti.
- Quando tra i fatti intercorre un apprezzabile lasso di tempo e le condotte riguardano autonomi provvedimenti successivi, ciò può escludere la ricorrenza di un unico disegno criminoso, salvo emergano elementi positivi in senso contrario.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione alternativa del fatto o delle risultanze processuali, se la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese e, in assenza di causa non colpevole, al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →