Sentenza n. 263/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.11.2024, n. 1218, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 novembre 2024, n. 1218, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 30 luglio 2025. Sebbene costituito, il Ministero non ha contestato l’inadempimento né ha provato l’avvenuto adempimento, in violazione dell’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, ritenendo non provato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.500,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza al Ministero, poiché l’esecuzione richiede anche l’emissione della carta elettronica e non consiste nel solo pagamento di una somma; il dies ad quem coincide con l’adempimento oppure, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato e di imporre una penalità di mora per l’eventuale ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione contro una pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
In presenza della contestazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione costituita l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione che si costituisce senza contestare l’inadempimento deve comunque provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, anche l’adozione di un’attività amministrativa o materiale ulteriore, il giudice dell’ottemperanza può fissare l’astreinte con decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di compiere gli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, per l’eventuale inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro una pubblica amministrazione soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
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